CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VIII BIS
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 
(artt. . 518-bis - 518-undevicies)

 

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Articolo 518-quater C.P.
Ricettazione di beni culturali

 

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

 

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OSSERVAZIONI

Articolo inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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