Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 16 gennaio 2024
2024_01_16 Patenti di guida di categoria AM: età di conseguimento, validità e veicoli abilitati ad essere condotti
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano e Saverio Sarracino, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano
Età di conseguimento
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
- anni 14 per guidare solo sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
- anni 16 per guidare veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, anche trasportando altre persone oltre al conducente.
Patente:
CIGC (fino al 18/01/2013)
AM (dal 19/01/2013)
Veicoli abilitati ad essere condotti
Categoria veicoli:
Ciclomotori
categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h (1);
categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.
Validità
La patente di guida di categoria AM, a seconda dell'età del titolare, osserva le seguenti validità:
- titolare di età pari o inferiore a 50 anni: 10 anni;
- titolare di età superiore a 50 anni, ma pari o inferiore a 70 anni: 5 anni;
- titolare di età superiore a 70 anni: 3 anni;
- titolare di età superiore a 80 anni: 2 anni (art. 126, comma 6 del C.d.S.).
La patente di guida di categoria AM speciale, a seconda dell'età del titolare, osserva le seguenti validità:
- titolare di età pari o inferiore a 70 anni: 5 anni (ma con validità fino al 73mo anno di età);
- titolare di età superiore a 70 anni: 3 anni;
- titolare di età superiore a 80 anni: 2 anni (art. 126, comma 6 del C.d.S.).
La patente di guida di categoria AM speciale, in deroga ai periodi di validità sopra riportati, potrebbe anche riportare una validità più breve se il titolare è affetto da importanti patologie.
Note
L'art. 122, comma 3 del C.d.S., prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate nel 2021, consentiva l'esercitazione del candidato senza avere a fianco una persona come istruttore solo in luoghi poco frequentati. Con le modifiche sopraggiunte, "agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore" non è più richiesta la presenza dell'istruttore e, conseguentemente, al candidato munito di foglio rosa per conseguire la patente di categoria A2 o A, è permesso anche di circolare in autostrada nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.
In caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC), è rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validità del certificato di idoneità. Si procede altresì al rilascio di patente di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validità di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Relativamente alle patenti di categoria AM, sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis (art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2011 n. 59 - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).
Non integra il reato previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73 la condotta del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale che conduca un ciclomotore con cilindrata fino a 50 c.c., per il quale è previsto unicamente il conseguimento di un certificato di idoneità, poiché la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida (Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 10390 del 24/03/2022).
(1) Il ciclomotore che, a seguito dell'alterazione delle caratteristiche costruttive, è dotato di motore di cilindrata superiore a 50 cm³ (se termico) o potenza superiore a 4.000 watt (se elettrico), o sviluppa una velocità superiore ai 45 km/h, per espresso dettame dell'art. 52, comma 4 del C.d.S., è considerato motoveicolo e, conseguentemente, il suo conducente può essere sanzionato per le violazioni di cui agli art. 115, commi 1b) e 3, art. 116, commi 15 e 17 e/o art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. (rispettivamente per guida senza avere i requisiti richiesti, guida senza patente e/o omesso uso del casco protettivo).
Documento inserito il 16/01/2024
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