Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 4 gennaio 2023
2023_01_04 Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo
a cura del Dott. Gianni Sansonne, Commissario Capo con Posizione Organizzativa della Polizia Locale di Milano.
La Corte Costituzionale, sentenza numero 246 del 09/12/2022 ha analizzato la legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8 cds, su sollecitazione del Giudice di Pace di Sondrio e del Tribunale ordinario di Padova.
La Corte più volte, di recente, è stata chiamata a scrutinare disposizioni legislative che prevedevano la revoca, in via automatica, del titolo abilitativo alla guida, sia quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, sia quale sanzione amministrativa applicata dal prefetto, in relazione a fattispecie di rilievo, in senso lato penale, dichiarandone la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Costituzione.
A tal proposito, richiamo gli ultimi rilevanti interventi della Corte Costituzionale, escludendo l’applicabilità della revoca automatica della patente di guida:
a) Corte Costituzionale, sentenza numero 24 del 20/02/2020 e Corte Costituzionale, sentenza numero 99 del 27/05/2020: concernenti la legittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 cds in riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'automatica applicazione da parte del prefetto della sanzione della revoca della patente nei confronti, rispettivamente, di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e a misure di prevenzione la Corte ha ritenuto l'automatismo del provvedimento prefettizio contrario a principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza;
b) Corte Costituzionale, sentenza numero 22 del 09/02/2018: la Corte ha dichiarato che la revoca automatica della patente di guida ex art. 120 commi 1 e 2 conseguente alla condanna per reati in materia di stupefacenti, era in violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza;
c) Corte Costituzionale, sentenza numero 88 del 17/04/2019: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2 cds nella parte in cui prevedeva "la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente a tutte le ipotesi - sia aggravate dalle circostanze "privilegiate" sia non aggravate - di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime".
Partendo da queste ultime disposizioni, che fanno a capo ad una medesima valutazione dei principi costituzionali, la Corte Costituzionale, sentenza numero 246 del 09/12/2022 ha ritenuto che le circostanze specifiche della violazione dell'obbligo di custodia, da parte del custode, che ne connotano la maggiore o minore gravità, possono, in concreto, essere le più varie, e pertanto la sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non può essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all'autorità amministrativa preposta (Prefetto) di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata.
INDICAZIONI OPERATIVE
A livello operativo, per gli operatori di polizia stradale non cambia nulla, dal momento che come noto, ex art. 219 cds, in caso di accertamento di violazioni che prevedono la sanzione accessoria della revoca della patente, la stessa NON DEVE essere mai ritirata, ma si deve procedere con la segnalazione alla competente Prefettura entro 5 giorni:
"Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.".
CONSIDERAZIONI FINALI
Nel caso della Legge Omicidio Stradale, salvo i casi di condanna per le fattispecie ritenute più gravi (art. 589 bis commi 2 e 3; art. 590 bis commi 2 e 3) dove permane la revoca automatica a condanna, nelle altre fattispecie previste (commi 1, 4 e 5) qualora il giudice penale non ritenesse opportuno procedere con la revoca della patente, disporrebbe l’applicazione della sospensione della patente per i termini già previsti dall’art. 222 comma 2 cds (fino a 2 anni per lesioni gravi o gravissime; fino a 4 anni per omicidio colposo).
In caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo, purtroppo escludendo l’automatismo della revoca, e rimettendo ad una valutazione della competente Prefettura sulla sua eventuale applicabilità, non essendo previsto un ulteriore apparato sanzionatorio alternativo, si verificherà che o si procede con la revoca della patente, oppure non verranno presi provvedimenti sanzionatori sul titolo abilitativo.
Documento inserito il 04/01/2023
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