Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25
Sezione curata da: Palumbo Salvatore
CAPO VI
VIGILANZA, ILLECITI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI ED ALLE ULTERIORI NORME REGOLAMENTARI
Articolo 52
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2
Ritiro cautelativo della licenza
(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)
1. Il Comune che ha emesso la licenza dispone il ritiro cautelativo della licenza nei seguenti casi:
a) in presenza di documentati motivi che inducano a ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;
b) qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.
2. In presenza delle circostanze di cui al c. 1, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso l'ufficio comunale competente, ferma restando la possibilità del titolare della licenza di avvalersi dell'istituto della collaborazione familiare, ai sensi dell'art. 18, oppure di avvalersi della sostituzione temporanea alla guida, secondo le previsioni di cui all'art. 19.
3. Nelle ipotesi di cui al c. 1, il Comune provvede ad informare la Commissione tecnica disciplinare e gli Enti competenti, ai sensi di quanto prescritto dal Codice della Strada.
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GIURISPRUDENZA
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