Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 47
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Reclami

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. Eventuali reclami da parte dei clienti circa lo svolgimento del servizio possono essere inoltrati alla Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60 o al Comune che ha emesso la licenza entro trenta giorni dall'evento oggetto di reclamo. Il Comune ha l'obbligo di comunicare il reclamo pervenuto entro 3 giorni lavorativi alla Commissione di cui all'art. 60. La Commissione provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori e all'individuazione degli eventuali provvedimenti conseguenti in conformità alla disciplina di cui all'art. 50. (1)
   2. I clienti possono inviare anche alla Regione il reclamo avvalendosi, altresì, di apposita casella di posta elettronica. I competenti uffici regionali si coordinano con la Commissione e con il Comune che ha emesso la licenza ai fini della gestione dei reclami presentati.
   3. La Commissione deve trasmettere alla Regione, almeno con cadenza trimestrale, una relazione al fine di monitorare le casistiche e valutarne gli aspetti problematici.
   4. L'indirizzo della Regione, del Comune e della Commissione cui inviare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

 

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta modifica, il comma così recitava:
"1. Eventuali reclami da parte dei clienti circa lo svolgimento del servizio possono essere inoltrati alla Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60 o al Comune che ha emesso la licenza entro 90 giorni dall'evento oggetto di reclamo. Il Comune ha l'obbligo di comunicare il reclamo pervenuto entro 3 giorni lavorativi alla Commissione di cui all'art. 60. La Commissione provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori e all'individuazione degli eventuali provvedimenti conseguenti in conformità alla disciplina di cui all'art. 50.".

GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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