Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO IV
DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

 

Articolo 36
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Controlli tariffari

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 35 e deve essere sigillato, come previsto dall'art. 25, a cura degli uffici delle competenti strutture organizzative dei Comuni capoluogo di provincia integrati nel bacino. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale preposto a tali incombenze.
   2. In deroga al c. 1, ed unicamente nei casi in cui è impossibile l'intervento presso gli uffici ivi indicati a causa di guasti meccanici alla vettura opportunamente documentati, può essere autorizzato l'intervento di rimozione del tassametro anche in località diversa dalla sede dell'ufficio indicato.
   3. L'apparecchio tassametrico non deve consentire il contemporaneo funzionamento delle due componenti tariffarie, chilometrica ed oraria. Tale conformità deve risultare da apposita attestazione chiaramente esposta e visibile all'utenza ed agli operatori responsabili della vigilanza.
   4. La Regione, nell'ambito dell'attività di vigilanza, assicura la corretta ed omogenea applicazione del sistema tariffario nel bacino, individuando nelle competenti strutture dei Comuni capoluogo integrati nel bacino, gli uffici preposti ad effettuare, relativamente agli ambiti provinciali di appartenenza, il controllo, anche straordinario a campione, e a certificare la conformità degli apparecchi tassametrici alle prescrizioni e ai vincoli fissati dalla presente disciplina.
   5. Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione del funzionamento, in base alla normativa vigente.

 

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GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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