Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO III
CARATTERISTICHE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

 

Articolo 25
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Sigilli di garanzia

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. In conformità alla vigente normativa, agli impianti tassametrici di cui al precedente art. 24, c. 1, lett. a), vengono applicati - a cura dei competenti uffici ed a spese del titolare della licenza - appositi sigilli di garanzia nel numero e nella posizione stabiliti con apposito provvedimento dei singoli Comuni capoluogo integrati nel bacino.
   2. La misura dei pneumatici in uso al veicolo - tra quelle consentite dalla carta di circolazione - deve essere riportata su apposito supporto connesso al sigillo di garanzia.

 

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GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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