Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO IV
DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

 

Articolo 30
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Taxi di scorta e abbinamento

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. Nell’ambito dell’organizzazione operativa del servizio, il Comune capoluogo di provincia o della città metropolitana può individuare un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, che possono essere assegnate a tutti gli operatori dei comuni appartenenti alla rispettiva provincia o città metropolitana, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle auto pubbliche in effettivo esercizio. (1)
   2. L'uso dei taxi di scorta può essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo di cui all'art. 29 ed in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.
   3. Nei casi di cui al c. 2, in alternativa all'uso del taxi di scorta, il Comune può consentire al titolare di licenza di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autovettura, purché:
      a) i turni di servizio in uso agli operatori interessati siano diversi e non sovrapponibili, anche parzialmente, tra loro;
      b) le licenze degli operatori interessati siano state rilasciate dallo stesso Comune, salvo il caso di specifico accordo tra Comuni integrati nel bacino che abbia delegato ad uno di essi la gestione integrale dei turni di servizio.
   4. I Comuni, singoli o associati, stabiliscono le condizioni per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l'accessibilità a tale servizio.
   5. Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta può avvenire solo in favore di organismi economici e, nel rispetto dell'art. 7, c.1, lett. b) e c), della l. n. 21/92, di organismi associativi di categoria.
   6. La titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell'organismo assegnatario, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle vigenti norme di legge.
   7. Le licenze rilasciate non sono trasferibili a terzi.
   8. Nel corso di un anno non può essere concesso l'uso del taxi di scorta per un periodo superiore a 120 giorni alla stessa persona, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con provvedimento del Comune.

 

(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta sostituzione, il comma così recitava:
"1. Nell'ambito dell'organizzazione operativa del servizio, il Comune, anche mediante intesa con altri Comuni integrati nel bacino, può individuare un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle auto pubbliche in effettivo esercizio.".

GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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