Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO IV
DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

 

Articolo 29
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Visita di controllo e modalità di svolgimento

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici dei competenti Dipartimenti Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le autovetture adibite al servizio taxi sono soggette a visite di controllo straordinarie a campione da parte del Comune che ha rilasciato la licenza o altro Comune del bacino con esso convenzionato, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità dei veicoli ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi. (1)
   2. (2)
   3. (3)
   4. Le visite di controllo vengono effettuate dal Comune avvalendosi di apposita Commissione tecnica, costituita con atto del Comune, singolo o delegato in caso di stipula di convenzione tra comuni. La Commissione è formata da 3 esperti tecnici e da 1 rappresentante degli Organi di vigilanza e i relativi oneri sono a carico del Comune. Ai lavori della Commissione possono assistere i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti al fine di monitorare la correttezza delle operazioni di verifica.
   5. Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che sono - di volta in volta - comunicati ai titolari delle licenze taxi. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
   6. (4)
   7. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d'esercizio e/o i conducenti delle auto pubbliche da sottoporre alla visita stessa.
   8. Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.
   9. Sulla licenza di esercizio delle auto pubbliche ritenute idonee dalla Commissione di cui al c. 4 viene apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.
   10. Alle auto pubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, oppure per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente regolamento, può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dalla Commissione.

 

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta modifica, il comma così recitava:
"1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici dei competenti Dipartimenti Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le autovetture adibite al servizio taxi sono soggette a controlli periodici - concadenza annuale - da parte del Comune che ha rilasciato la licenza o altro Comune del bacino con esso convenzionato, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità dei veicoli ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.".
(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta abrogazione, il comma così recitava:
"2. Sono esonerate dall'obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione, da utilizzare in sostituzione di altra già abbinata alla stessa licenza dal medesimo titolare.".
(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta abrogazione, il comma così recitava:
"3. Il Comune può disporre - in qualsiasi tempo - visite straordinarie di controllo.".
(4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta abrogazione, il comma così recitava:
"6. Per comprovati e documentati motivi, il Comune è autorizzato a differire, oltre la scadenza annuale prevista, la data di presentazione dell'auto pubblica da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive. Non è ammessa la deroga alla data di convocazione per l'eventuale visita straordinaria.".

GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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