Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25
Sezione curata da: Palumbo Salvatore
CAPO III
CARATTERISTICHE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
Articolo 26
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2
Pubblicità
(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)
1. Il Comune può autorizzare forme di pubblicità all'interno delle autovetture, secondo specifiche modalità all'uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.
2. L'applicazione di pubblicità esterna può essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
3. All'interno dei veicoli il Comune può autorizzare l'esposizione di supporti pubblicitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
4. Per le autovetture munite di radio-taxi o altre tecnologie di chiamata di cui all'art. 45, c. 1, lett. d), è consentita l'applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal Comune d'intesa con i competenti uffici regionali, non contenenti messaggi fuorvianti o in contrasto con la normativa vigente.
.
GIURISPRUDENZA
Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014, che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.