Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25
Sezione curata da: Palumbo Salvatore
CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 45
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2
Modalità di acquisizione del servizio
(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)
1. L'acquisizione del servizio e, conseguentemente, l'inizio della corsa da parte delle autovetture in turno deve avvenire mediante:
a) richiesta diretta avanzata all'auto pubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
b) richiesta diretta all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa;
c) richiesta telefonica, o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, verso gli apparati o sistemi installati presso i posteggi taxi, nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall'art. 1, c. 1, e dall'art. 2 della legge 21/92;
d) richiesta verso Centrali Radiotaxi o altri Organismi economici di lavoro e di servizi o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, purché operanti nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall'art. 1, c. 1, e dall'art. 2, legge 21/92.
2. Presso gli aeroporti l'unica modalità consentita per la richiesta del servizio è quella prevista dal c. 1, lett. a).
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GIURISPRUDENZA
Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo
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