REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi
§ 3. Certificati di idoneità e di omologazione, carta di circolazione delle macchine agricole
(Artt. 107 - 110 Codice della Strada)
Articolo 290 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 107 del Codice della Strada)
1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.
2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo.
3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
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