REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
§ 4. Servizi di polizia stradale
(Artt. 11 - 12 Codice della Strada)
Articolo 23 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Esame di qualificazione
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 12 del Codice della Strada)
1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice, le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni.
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (Figura I.1); essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.
5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza della amministrazione di appartenenza.
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