REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO I
Dei veicoli in generale
Articolo 212 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Attrezzature delle macchine operatrici
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 58 del Codice della Strada)
1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.
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