REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
§ 3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali
(Art. 10 Codice della Strada)
Articolo 10 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Veicoli qualificati mezzi d'opera
(Vedi art. 10 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 10 del Codice della Strada)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.
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