Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 12116 del 18 aprile 2025

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000012116.U/2025 del 18/04/2025

 

OGGETTO: Assolvimento dell’obbligo di esibizione dei documenti. Possibilità di utilizzare il documento informatico.

(Indirizzi omessi)

 

   Sono pervenuti alcuni quesiti in merito alla possibilità di soddisfare, in sede di controllo su strada, l’obbligo di esibizione della documentazione attestante la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro tra il conducente e l’impresa di trasporto viaggiatori che svolge servizi di linea o servizi di noleggio con conducente attraverso documenti in formato digitale.

   L’obbligo di comprovare il rapporto di lavoro sussistente tra l’impresa di trasporto viaggiatori ed il conducente che effettua il servizio è previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 285/2005 per i servizi di linea e dall’art. 6, comma 2, della legge n. 218/2003 per i servizi di noleggio con conducente.

   Entrambe le norme prevedono, quale modalità per comprovare il predetto rapporto, l’utilizzo della dichiarazione di cui all’art. 47 del dPR n. 445/2000 (1).

   Le modalità attraverso le quali possono essere rese le dichiarazioni di cui al predetto art. 47 sono indicate dall’art. 38 del medesimo decreto, le cui disposizioni devono essere integrate dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale – CAD).

   Il citato articolo 65, per la legittima presentazione di istanze o dichiarazioni in via telematica, prevede che le stesse siano sottoscritte mediante una delle modalità di formazione del documento digitale indicate dall’art. 20 del CAD.

   In considerazione della valenza generale delle diposizioni del CAD, aventi lo scopo di digitalizzare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese e dell’applicabilità delle stesse a tutti i rapporti tra amministrazioni pubbliche e cittadini, nonché del processo di dematerializzazione e digitalizzazione, si ritiene che l’obbligo di esibizione dei documenti, in sede di controllo, possa essere sempre soddisfatto in formato digitale quando gli stessi rispettino i requisiti indicati dal capo II del CAD per la formazione del documento informatico (2) e dalle relative linee guida adottate da AGID ai sensi dell’art. 71 del medesimo codice (3).

   Analogamente, ai sensi dell’art. 22 del CAD, il documento digitale derivante da un documento nativo analogico ha la medesima efficacia quando la sua conformità al documento analogico di cui è copia è garantita mediante l’apposizione della firma digitale. (4)

   Qualora vengano esibiti documenti informatici prodotti in modo non conforme alle disposizioni del CAD e alle citate linee guida, l’organo di controllo potrebbe non riconoscere l’efficacia probatoria degli stessi, dando evidenza delle motivazioni che giustificano il mancato riconoscimento della validità. (5)

 

*****

 

   Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

 

(1) Più precisamente, l’art. 5, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 285/2005 rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 316 del 1.01.2006 che, all’art. 14, richiama la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
(2) Fatte salve le ipotesi in cui è la stessa norma impositiva dell’obbligo a prevedere una modalità specifica o una forma determinata per l’esibizione, i documenti che comprovano determinate situazioni possono essere esibiti in formato digitale, attraverso dispositivi smartphone, tablet o equiparati quando vi è apposta una firma digitale, oppure quando sono formati con modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità e la loro riconducibilità all'autore in maniera manifesta e inequivoca (articolo 20 del CAD).
(3) L’ultima versione delle linee guida è quella di maggio 2021 ed è rinvenibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale al seguente link https://www.agid.gov.it/it/linee-guida.
(4) O, in alternativa, una firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata.
(5) Peraltro, nell’ambito della circolazione stradale, e in modo particolare nel settore dell’autotrasporto, esistono già diverse disposizioni che prevedono l’esibizione di documenti digitali in alternativa o in sostituzione di quelli cartacei. A titolo esemplificativo, possono citarsi quelle relative al documento attestante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo immatricolato all’estero (di cui all’art. 93, comma 2, cds, per il quale, nella circolare n. 9865/2022 del 23.03.2022 di questa Direzione centrale, è stato precisato che il documento può essere esibito anche in formato digitale), al possesso a bordo del veicolo del contratto di locazione e del contratto di lavoro del conducente (di cui all’art. 84, comma 4-quater, cds), alla documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi i conducenti ai fini del corretto uso del tachigrafo (Di cui all’art. 6 del d.lgs. 144/2008, come modificato dalla legge n. 166/2024).

 

 

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