Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 11456 del 14 aprile 2025
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot.: 300/STRAD/1/0000011456.U/2025 del 14/04/2025
OGGETTO: Parere relativo alle sanzioni previste dal Regolamento UE 1054/2020 in ordine alla sostituzione del tachigrafo di prima generazione con quello di nuova generazione.
(Indirizzi omessi)
Si fa riferimento alla nota del 27 marzo scorso di codesto Ufficio, relativa alla richiesta di chiarimenti sull’utilizzo di un tachigrafo di vecchia generazione nella tratta nazionale di un trasporto di merci internazionale in ambito comunitario e si rassegna il seguente contributo.
La normativa comunitaria ha previsto I’obbligo di installazione, (1) a far data dal 21 agosto 2023, della nuova versione del tachigrafo intelligente (2) sui veicoli di nuova immatricolazione con massa superiore a 3,5 tonnellate impegnati in trasporti di merci o persone.
Alcuni ritardi nella fornitura dei nuovi dispositivi hanno causato l’immatricolazione sul territorio dell’Unione europea di veicoli sprovvisti del predetto tachigrafo di seconda generazione che, attraverso una serie di deroghe, è slittata al 31 dicembre 2024.
Inoltre, in data 18 dicembre 2024 gli Stati membri hanno raggiunto un accordo per l’adozione di un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi sulla disposizione relativa all’obbligo di retrofit dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione, (3) derogandone ulteriormente l’adozione fino al 28 febbraio 2025.
Pertanto, a partire da tale data, i vettori che effettuano autotrasporto internazionale di merci e passeggeri potranno utilizzare esclusivamente veicoli muniti di tachigrafi digitali di tipo intelligente.
Premesso quanto sopra, si ritiene che la tratta nazionale di un trasporto internazionale di merci, possa essere effettuata anche da un vettore munito di un tachigrafo di vecchia generazione. Ciò in quanto non si può escludere che il trasporto venga continuato oltre confine da parte di un altro trattore stradale munito del tachigrafo intelligente di 2° generazione (G2V2) eventualmente nella disponibilita di un diverso vettore (4), munito dei requisiti (5) previsti per I’esecuzione del trasporto internazionale.
Anche in tal caso, attraverso l'analisi dei documenti in possesso del conducente e della lettera di vettura (CMR) gli addetti ai controlli possono ricostruire la relazione di traffico esistente nella filiera del trasporto e verificare eventuali irregolarità.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Puccia
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti. Il Regolamento è stato recentemente modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione del 16 maggio 2023.
(2) Tachigrafo digitale di seconda generazione - versione 2 (G2V2).
(3) L’accordo è stato raggiunto nel corso della riunione del Comitato del trasporto stradale della DG-MOVE.
(4) Il vettore che ha effettuato la tratta nazionale del predetto trasporto, affidandolo ad un altro vettore munito dei requisiti diventa a sua volta sub-committente del trasporto. La variazione del vettore dovrà essere riportata al punto 17 della CMR, indicando il nome della società che effettua il trasporto e la targa del veicolo utilizzato.
(5) Possesso della licenza comunitaria e veicolo provvisto di tachigrafo di nuova generazione G2V2.
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