Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 1751 del 21 gennaio 2025

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000001751.U/2025 del 21/01/2025

 

OGGETTO: Approvazione del nuovo modello di lista di controllo, relativa ai controlli su strada in materia di autotrasporto, predisposta dal Ministero dell'interno.

(Indirizzi omessi)

 

   Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 4 gennaio 2025 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2024 (1), con cui è stato adottato il nuovo modello di “Lista di controllo” (all.1) previsto dal decreto legislativo n. 144/2008 (2), al fine di agevolare e rendere maggiormente efficienti le attività di controllo su strada.

   Si richiamano le novità di rilievo intervenute rispetto al precedente modello di lista di controllo in uso:

-   in riferimento al campo “A” si evidenzia che sono state introdotte le voci relative all’Organo che effettua il controllo e alla circostanza in cui lo stesso viene eseguito (eventuale incidente stradale);
- in riferimento al campo “B”, si evidenzia che nel riquadro “immatricolazione” sono state introdotte le voci relative all’eventuale regime di intestazione temporanea del veicolo e alla tipologia di trasporto di persone effettuato. In merito occorrerà inoltre precisare l’eventuale presenza di registrazione presso il Registro intestazioni temporanee (REN Noleggi) (3).
-    in riferimento al campo “C”, relativo all’apparecchio di controllo, si rileva che sono state differenziate le voci relative al tipo di tachigrafo digitale installato sul veicolo;
-    in riferimento al campo “D”, è stata introdotta la voce relativa al distacco del conducente e alla sussistenza della relativa comunicazione all’IMI (4). Contestualmente sono stati aggiunti i campi nei quali indicare le generalità dell’eventuale secondo membro dell’equipaggio;
-    è stato inserito un nuovo campo “E1”, relativo ai controlli effettuati sul trasporto di viaggiatori. In particolare, nel campo “INTERBUS” occorrerà precisare se il vettore sia in possesso di autorizzazione o foglio di viaggio;
-    è stato inserito un nuovo campo “E3”, inerente agli esiti dei controlli sull’equipaggiamento del veicolo. Nei relativi riquadri sarà sufficiente segnalare con una spunta la presenza dei relativi equipaggiamenti e indicare eventuali ulteriori dispositivi diversi (5);
-    in riferimento al campo “E4”, relativo alle violazioni contestate su strada, sono state introdotte nuove voci relative alle violazioni e alle eventuali sanzioni accessorie contestate (6). In merito, si precisa che, rispetto alla precedente lista di controllo, le violazioni sono indicate per macro-categorie e l’informazione sulla norma violata si ricava dal verbale i cui estremi devono essere riportati sulla corrispondente riga.

   Si evidenzia che la lista di controllo dovrà essere sempre redatta, anche se dall’esito del controllo non emergono irregolarità: oltre a consentire all’Ufficio di coordinamento nazionale previsto dall’articolo 7 della Direttiva 2006/22/CE (7) lo scambio di informazioni con la Commissione UE e con gli organismi corrispondenti degli Stati membri (8), la lista di controllo è uno strumento necessario per la determinazione del fattore di rischio delle imprese di autotrasporto, la cui formula comune (9) prevede, tra gli altri, l’indicazione del numero di infrazioni contestate per ogni singolo controllo, la loro gravità (IG – IMG – IPG (10)) e i controlli durante i quali non sono rilevate infrazioni (cd. clean check).

 

*****

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

Allegato
LISTA DI CONTROLLO relativa ai «controlli su strada in materia di autotrasporto»

[n.d.r.] Vedi anche la lista di controllo contenuta su 2 pagine, a cura di www.circolazione-stradale.it

 

(1) Approvazione del modello di lista di controllo predisposta dal Ministero dell'interno, con l'obiettivo di standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo su strada.
(2) Articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
(3) Il numero [2] in apice alla targa del veicolo trainato deve considerarsi quale refuso di stampa.
(4) Internal Market Information. Il sistema IMI è uno strumento sviluppato dalla Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, per la cooperazione amministrativa, l'assistenza reciproca e lo scambio di informazioni relative al mercato interno tra le autorità competenti.
(5) Come, ad esempio, le dotazioni individuali e del veicolo previste dal capitolo 8.1 dell’accordo ADR.
(6) Fermo veicolo, sequestro veicolo, sequestro della merce trasportata.
(7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
(8) Articolo 8, comma1 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 e decreto interministeriale 25 settembre 2024 recante “Disposizioni circa le modalità di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all’allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e dall’Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto”.
(9) Di cui all’allegato al Regolamento (UE) n. 695/2022.
(10) IG: infrazione normalmente grave – IMG: infrazione molto grave – IPG: infrazioni di immediato rischio per la sicurezza stradale.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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