Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 11367 del 11 aprile 2025

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE

Classifica 23.18.01

 

Circolare n. 0011367 del 11/04/2025

(Indirizzi omessi)

 

OGGETTO: Brasile. Comunicazione recante istruzioni operative per l’applicazione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024.
Circolare prot. 10384 del 03.04.2025.

 

   Con la presente comunicazione si trasmettono gli allegati tecnici all’Accordo indicato in oggetto, così come preannunciato nella Circolare prot. 10384 del 03.04.2025, il cui contenuto si richiama.

   Gli allegati tecnici di cui trattasi (individuati dall’articolo 6, paragrafo 3, dell’Accordo) già oggetto di osservazioni nella sopra citata Circolare, sono di seguito elencati, ciascuno con ulteriori indicazioni utili alle procedure di conversione.

 

   Tabelle di equipollenza

   Le Tabelle di equipollenza, individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti di guida rilasciate nelle due Parti. Gli Uffici della Motorizzazione Civile dovranno fare riferimento alla II Tabella (Brasile – Italia).

   In detta Tabella sono presenti varie note esplicative, tra cui quella relativa al codice nazionale 110 che dovrà essere apposto sulla patente italiana, ottenuta per conversione di una patente di guida brasiliana, ove previsto dalla Tabella stessa.
   Come noto, il titolare di patente di guida italiana di categoria B con codice 110, non è abilitato alla conduzione dei veicoli della categoria A1 ma può condurre veicoli della categoria AM. Ciò in coerenza a quanto già comunicato -dalla scrivente Direzione - alla Commissione europea in merito a tale codice.

   Le istruzioni operative relative a tale codice sono state fornite, a codesti Uffici della Motorizzazione, con file avvisi n. 22 del 25.09.2017 – prot. 19883 -, dal Centro Elaborazione Dati (CED) di questa Amministrazione.

   Inoltre, si evidenzia che a fronte di tutte le categorie brasiliane superiori alla categoria B, potrà essere rilasciata solo la categoria italiana B, con il sopra citato codice 110. Pertanto, il conducente interessato ad ottenere una patente italiana valida per categorie superiori alla B (ad esempio C o D) - anche se in possesso di categorie brasiliane superiori alla B (ad esempio C o D) - dovrà sostenere gli esami teorici e pratici previsti dalla vigente legislazione italiana. Anche tale aspetto è riportato sulla Tabella in esame.

 

   Elenco Modelli di patenti di guida

   L’elenco denominato Modelli di patenti di guida individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia ed in Brasile, da ritenere validi ai fini della conversione.

   Si trasmettono le immagini di tutti i modelli di patente di guida brasiliani in esso individuati.
   Non vengono invece allegate alla presente le immagini dei modelli di patenti di guida italiane, poiché non necessarie alle procedure svolte dagli Uffici della Motorizzazione Civile.

   Una patente di guida brasiliana può ritenersi valida ai fini della conversione in Italia, solo se è redatta in conformità ad uno dei modelli presenti nell’elenco in questione (art. 6, paragrafo 2).

   Si evidenzia che, sia del modello brasiliano riportato al punto 1 che di quello individuato al punto 2, sono presenti ventisette (27) versioni, in relazione allo Stato della Repubblica Federativa del Brasile in cui è rilasciata la patente di guida. Per il modello indicato al punto 3 dell’elenco nonché per quello del punto 4, invece, è prevista un’unica versione per tutti gli Stati della Federazione.

   Inoltre, è opportuno evidenziare che la patente di guida brasiliana viene rilasciata con validità provvisoria e che tale circostanza è rilevabile dalla lettura della patente stessa, con le seguenti modalità:

- per i modelli individuati ai punti 1 e 2 viene riportata la parola “PERMISSÃO” nello spazio appositamente previsto,

- per i modelli individuati ai punti 3 e 4 viene riportata solo la lettera “P” in un apposito spazio a destra della fotografia.

   In presenza di tali trascrizioni, quindi, la patente non potrà essere ritenuta valida ai fini della conversione, nel rispetto dell’articolo 1 dell’Accordo.

 

   Formulari bilingue previsti dall’articolo 8

   Come già espresso nella Circolare in oggetto in merito all’applicazione dell’articolo 8, l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) per la conversione di ogni patente di guida brasiliana -oltre alla documentazione di rito e la traduzione ufficiale - deve chiedere specifiche informazioni direttamente all’autorità estera.

   Per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, è previsto l’uso dei formulari bilingue (italiano-portoghese) individuati tra gli allegati tecnici all’Accordo (articolo 6 - paragrafo 3), denominati “Modello 1” e “Modello 2”, che si trasmettono con la presente.

   L’UMC a cui è presentata la richiesta di conversione, dovrà procedere con la richiesta di informazioni relativa alla patente di guida da convertire, avvalendosi del “Modello 2” che dovrà essere compilato nella prima parte (denominata “richiesta”) ed inviato all’autorità brasiliana, al seguente indirizzo di posta:

   cnh.italia@transportes.gov.br

   L’autorità brasiliana risponderà (dallo stesso indirizzo sopra indicato) direttamente all’UMC richiedente, restituendo il “Modello 2”, completato nella seconda parte (denominata “risposta”) con tutte le informazioni previste.

   Per facilitare le procedure, si trasmette il predetto “Modello 2” anche in formato word.

   Ove se ne ravvisi l’utilità, è consigliabile inviare anche la scansione della patente di guida brasiliana da convertire, unitamente al “Modello 2”.

   L’iter di conversione non potrà essere definito in assenza della risposta dell’autorità brasiliana.

   Gli Uffici della Motorizzazione, per inviare la richiesta di informazioni alla Parte brasiliana (avvalendosi del citato “Modello 2”) dovranno utilizzare sempre un unico indirizzo di posta elettronica istituzionale.
   Possibilmente, dovrà essere scelto un “indirizzo generico” e quindi non collegato ad un nominativo di funzionario specifico; ciò al fine di mantenerlo in uso nel tempo, indipendentemente dalla persona che svolge la procedura di cui trattasi.

   Questa Direzione non ha fornito all’autorità brasiliana, indirizzi specifici di posta elettronica, da cui verranno inviate le richieste di informazioni da parte italiana (come avvenuto in vigenza del precedente Accordo ormai scaduto da anni); è stato invece reso noto solo il “dominio” degli Uffici della Motorizzazione Civile (.........@mit.gov.it) nonché delle Provincie e Regioni autonome. Pertanto, per la procedura di cui trattasi, si ribadisce l’importanza di scegliere un solo indirizzo istituzionale, nel rispetto di quanto sopra indicato.

   Esclusivamente per completezza di informazione, si conferma che il “Modello 1” allegato all’Accordo, verrà invece utilizzato dalla Controparte (per chiedere informazioni propedeutiche alla conversione delle patenti di guida italiane in Brasile) e quindi non riguarda le procedure di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile. L’autorità brasiliana, infatti, invierà detto “Modello 1”, direttamente alla scrivente Direzione Generale, secondo modalità concordate durante la negoziazione dell’Accordo.

   Si ribadisce, infine, che in casi di particolare difficoltà, in cui sussistano dubbi anche di seguito alla ricezione della risposta da parte dell’autorità brasiliana, l’UMC può chiedere ulteriori chiarimenti alla Rappresentanza diplomatica del Brasile in Italia (paragrafo 3 dell’articolo 8).

 

*****

 

   Come preannunciato con la Circolare in oggetto, si trasmettono di seguito i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Federativa del Brasile -con relative competenze territoriali- a cui fare riferimento per l’applicazione dell’Accordo. Tali recapiti saranno utili agli Uffici della Motorizzazione Civile in particolare per le procedure previste dai seguenti articoli:

- articolo 7 (restituzione delle patenti di guida brasiliane a seguito della conversione),

- articolo 8, paragrafo 3 (casi particolari in cui sia necessario un ulteriore approfondimento successivo alla ricezione della risposta dell’autorità brasiliana, come sopra indicato).

   Recapiti e competenze territoriali delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Federativa del Brasile presenti in Italia, fornite dal MAECI:

   Consolato Generale del Brasile a Roma
   Piazza di Pasquino, 8 – 00186 Roma
   Telefono: 06 6889661
   e-mail: consulado.cgroma@itamaraty.gov.br

   competenze territoriali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

   Consolato Generale del Brasile a Milano
   Corso Europa, 12 – 20122 Roma
   Telefono: 02 7771071
   e-mail: extravio.milão@itamaraty.gov.br

   competenze territoriali: Emilia Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto.

 

*****

 

   Vorranno i destinatari in indirizzo diramare la presente agli uffici periferici di competenza territoriale.

 

Ing. Stefano Fabrizio Riazzola

Firmato digitalmente

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale