Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 10384 del 3 aprile 2025

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE

 

Circolare n. 0010384 del 03/04/2025

Classifica 23.18.01

Indirizzi omessi

 

Allegati vari:
- Accordo Italia-Brasile (versione italiana e portoghese);
- Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti;
- informativa sul trattamento dati personali completa dell’autorizzazione;
- elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

 

OGGETTO: Brasile. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024.

 

   1 - Entrata in vigore dell’Accordo

   Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la nota prot. MAECI|2620|06/03/2025|0041750-P del 06.03.2025, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024, entrerà in vigore il 28 aprile 2025.

   L’Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 28 aprile 2030.

   Si allegano alla presente:

- il testo del suddetto Accordo (sia nella versione italiana che portoghese);
- l’allegato recante la “Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all’art. 6 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione”, che è giuridicamente vincolante al pari dell’Accordo stesso (cfr. articolo 10 - paragrafo 1- dell’Accordo).

 

2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

   L’Accordo in oggetto, oltre al sopracitato allegato, recante la “Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all’art. 6 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione”, prevede gli allegati tecnici (individuati all’articolo 6 - paragrafo 3 -) indispensabili per realizzare le procedure di conversione che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

   Con successiva comunicazione recante istruzioni operative, saranno trasmessi gli allegati tecnici alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome nonché alle forze dell’ordine in indirizzo.
   Ogni DGT provvederà alla diffusione di detta comunicazione ad ogni Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) di competenza.

   Con l’occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione Civile, nonché dalle forze dell’ordine.

   Per completezza si indicano, di seguito, gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:

- le Tabelle di equipollenza, che stabiliscono l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti.
Si evidenzia che - sia in Italia che in Brasile – è possibile rilasciare, per conversione, esclusivamente patenti di guida appartenenti alle categorie A e B nel rispetto delle puntuali indicazioni riportate nelle Tabelle stesse.

- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Brasile, da ritenere validi ai fini della conversione.
A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. articolo 6 -paragrafo 3- dell’Accordo). Si evidenzia che una patente di guida brasiliana è da ritenersi valida ai fini della conversione in Italia, solo se è redatta in conformità ad uno dei modelli presenti nell’elenco in questione, nel rispetto di quanto indicato all’articolo 6, paragrafo 2;

- i formulari bilingue previsti dall’articolo 8, per lo scambio d’informazioni tra autorità competenti, circa i dati della patente di guida di cui è richiesta la conversione.

 

3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.

   Nel precisare che gli Uffici della Motorizzazione Civile -per lo svolgimento delle procedure di competenza dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida brasiliane.

Applicazione dell’articolo 1

   Il titolare di patente di guida brasiliana:

- può chiederne la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- può chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità;

Applicazione dell’articolo 4

   Il titolare di patente di guida brasiliana:

- può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica, conseguentemente l’UMC non può accettare la richiesta di conversione. Ciò nel rispetto del paragrafo 2 dell’articolo 4. Ovviamente tale disposizione è reciproca, quindi è applicata anche al titolare di patente italiana che ne richiede la conversione in Brasile;

- deve presentare all’UMC -tra la documentazione di rito, come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;

- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;

Applicazione dell’articolo 5

   Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida brasiliane:

- conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia (cfr. paragrafo 1);
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia (cfr. paragrafo 2).

Applicazione dell’articolo 7

   Si evidenzia la disposizione per cui l’originale della patente di guida brasiliana può essere ritirata al titolare, solo al momento della consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima.
   L’UMC acquisisce copia della patente di guida estera da convertire.

   La patente di guida brasiliana in originale deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Federativa del Brasile, con nota di trasmissione in cui l’UMC, che ha effettuato la procedura, deve indicare:

- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l’art. 7 dell’Accordo;
- il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare qualsiasi eventuale successiva comunicazione da parte dell’autorità brasiliana, qualora riscontrasse anomalie riguardanti la patente di guida convertita in Italia (nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9).

Applicazione dell’articolo 8

   Si evidenzia che, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, l’UMC che procede alla conversione deve chiedere -oltre alla documentazione di rito- la traduzione ufficiale della patente di guida brasiliana.
   Inoltre, dovrà richiedere direttamente all’autorità brasiliana informazioni riguardanti i dati della patente di guida da convertire. 

   Per lo scambio d’informazioni tra le autorità competenti, è previsto l’uso di due formulari bilingue (italiano e portoghese), individuati tra gli allegati tecnici all’Accordo (cfr. art. 6, paragrafo 3).
   L’UMC che svolge la procedura di conversione, invierà la richiesta d’informazioni, utilizzando uno dei due formulari, secondo le indicazioni che verranno fornite nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

   Solo per completezza di informazione, si precisa che l’autorità brasiliana, per chiedere informazioni propedeutiche alla conversione delle patenti italiane in Brasile, si rivolgerà direttamente a questa Direzione Generale, secondo le modalità concordate durante la negoziazione; tale attività non riguarda quindi gli Uffici della Motorizzazione Civile.

   Infine si evidenzia che in casi particolari e qualora sussistano dubbi anche dopo lo scambio d’informazioni con l’uso del formulario bilingue, l’UMC può comunque chiedere alla Rappresentanza diplomatica brasiliana ulteriori chiarimenti, come previsto all’articolo 8, paragrafo 3.

   Si fa presente che i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Federativa del Brasile nonché dell’autorità centrale brasiliana, necessari per le procedure di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, verranno opportunamente trasmessi con la successiva comunicazione recante istruzioni operative.

 

4 - Informativa sul trattamento dati personali

   Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell’ambito di applicazione del RGPD (UE) 2016/679 e che la Repubblica Federativa del Brasile non è destinataria di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, l’Accordo è stato integrato con il già citato allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competi, come indicato all’articolo 10 dell’Accordo stesso.

   Per l’applicazione del suddetto articolo 10 -acquisito il parere della Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di questo MIT - con la presente Circolare si trasmettono:

- l’ informativa sul trattamento dei dati personali, per l’applicazione dell’ Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024 (di seguito informativa),

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell’informativa suddetta, (di seguito autorizzazione).

   La predetta autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere solo acquisita e trattenuta agli atti da parte dell’UMC che procede alla conversione, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, dell’Accordo in oggetto.

   L’informativa e l’autorizzazione sono pubblicate sul sito istituzionale, unitamente alla presente circolare.

 

*****

 

   Con la presente, come di prassi, si trasmette l’elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Gli Uffici della Motorizzazione Civile provvederanno conseguentemente all’adeguamento dei propri siti istituzionali.

 

*****

 

   Le Direzioni Generali Territoriali provvederanno a diramare la presente agli Uffici della Motorizzazione Civile di competenza.

 

Ing. Stefano Fabrizio Riazzola

Firmato digitalmente

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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