Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decreto Legge 27/12/2024, n. 202
DECRETO LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
(G.U. n. 302 del 27/12/2024)
Entrata in vigore della legge: 28/12/2024)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Omissis)
Art. 7
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
3. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
4. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della strada, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025.».
Art. 8
(Omissis)
Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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