Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decisione Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 226 del 16 ottobre 2024

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO

 

Prot. n. 0000226 del 16/10/2024

 

OGGETTO: Disciplina delle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all'art. 11, comma 4, L. n. 21/1992 ai fini dello svolgimento del servizio di Noleggio Con Conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta con individuazione delle specifiche tecniche.

   

 VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

 VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21, e, in particolare, l'articolo 11, comma 4;

 VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”;

 VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

 VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

 VISTO l’articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;

 VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 26 febbraio 2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, limitatamente:
   a) al comma 1, lettera e), nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
   b) al comma 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis al citato articolo 11;
   c) al comma 9, che prevede deroghe limitate a casi particolari relative all’obbligo, per il servizio di noleggio con conducente, di iniziare e terminare ogni viaggio alla rimessa;

 VALUTATA pertanto, la necessità di disciplinare le modalità di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico previsto dall’articolo 11, comma 4, della citata legge n. 21 del 1992, n. 21;

 SENTITE le organizzazioni di categoria, all’esito di un confronto avviato in data 8 febbraio 2024, cui è seguito lo svolgimento di ulteriori cinque riunioni tecniche tenutesi, rispettivamente, in data 15, 22 e 29 febbraio 2024 nonché in data 7 marzo 2024 e 3 aprile 2024;

 VALUTATI i contributi acquisiti a valle dei predetti incontri con le associazioni;

 ACQUISITO il parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 23 maggio 2024;

 

DECRETA:

 

ART. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

   1. Il presente decreto disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche.

   2. Il presente decreto non si applica ai servizi di noleggio con conducente di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, limitatamente al territorio del comune che ha rilasciato il titolo abilitativo, nonché dei comuni della Provincia di riferimento per i quali sussistono le condizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 5, nonché allo svolgimento del servizio di noleggio effettuato mediante natanti e ai veicoli a trazione animale.

 

ART. 2
(Definizioni)

   1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «annullamento»: l’annullamento del servizio dall’applicazione informatica, da parte del vettore NCC o del conducente, entro la data e l’orario di inizio servizio previsti nella relativa prenotazione, di un foglio di servizio, che comunque rimane registrato nell’applicazione informatica;

b) «applicazione informatica»: il sistema telematico ed informatico, anche sotto forma di applicazione, istituito, gestito e messo a disposizione dei vettori NCC dall'Autorità, finalizzato a consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi conducenti, dal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione del foglio di servizio elettronico, nonché a consentire il controllo telematico dei dati ivi contenuti da parte degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le specifiche tecniche dell’applicazione informatica sono indicate nell'Allegato 5;

c) «arrivo»: data, luogo e chilometri di termine di un servizio NCC, che coincide con una rimessa nella disponibilità del vettore NCC o con le aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, oppure con la destinazione dell’utente nel caso in cui risulti una prenotazione connessa allo svolgimento di un ulteriore servizio;

d) «Autorità»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) «codice identificativo del committente o utente»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica a ciascun committente o utente di un servizio NCC;

f) «codice identificativo del contratto»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall’applicazione informatica a ciascun contratto di durata registrato nella medesima applicazione informatica e associato al codice identificativo del committente o utente del relativo servizio;

g) «codice identificativo del foglio di servizio»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall’applicazione informatica ad un foglio di servizio, attestante che lo stesso è stato compilato in nome e per conto di un singolo vettore NCC e associato al codice identificativo del committente o utente del relativo servizio;

h) «committente»: il soggetto che conclude con un vettore NCC un contratto di trasporto di persone a favore di sé stesso o comunque di una utenza differenziata, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente; non è considerato committente ai sensi del presente decreto il soggetto che svolge l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea tramite le piattaforme tecnologiche di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

l) «conducente»: il conducente del mezzo indicato nel foglio di servizio, il quale è iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che svolge servizi NCC in virtù dell’autorizzazione di cui lo stesso è titolare ovvero in qualità di dipendente subordinato, parasubordinato o nell’ambito del contratto di gestione di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o collaboratore familiare di un vettore NCC;

m) «contratto di durata»: il contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un committente che non esercita anche in via indiretta attività di intermediazione tra la domanda e l’offerta di servizi NCC, per la fruizione di uno o più servizi NCC riferiti ad un periodo di tempo definito dal contratto medesimo, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

n) «contratto per singolo servizio»: il contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un utente o committente per la fruizione, a titolo esclusivo, di un servizio di noleggio con conducente riferito ad una singola tratta;

o) «dati di generazione»: la marca temporale risultante dall’applicazione informatica, attestante il giorno, l'ora ed il minuto in cui ogni operazione di inserimento e modifica dei dati contenuti nel foglio di servizio è effettuata dal vettore NCC ovvero dal conducente tramite la medesima applicazione;

p) «fine servizio NCC»: il luogo, la data e l’orario di arrivo a destinazione dell’utente;

q) «foglio di servizio»: il foglio di servizio in formato elettronico di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, redatto secondo le modalità di cui all’Allegato 2 o all’Allegato 3;

r) «inizio servizio NCC»: il luogo, la data e l’orario di prelevamento dell’utente;

s) «partenza»: data, luogo e chilometri di partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per svolgere un servizio NCC, oppure partenza dalla fine del servizio NCC precedente per svolgere quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3;

t) «prenotazione»: la richiesta dell’utenza per un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il conducente NCC registra sull’applicazione informatica tramite la produzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi dell’Allegato 2;

u) «rimessa o rimesse»: il luogo ovvero i luoghi fisici di cui all’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

v) «sede operativa»: il luogo fisico di cui all’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

z) «servizi NCC»: i singoli servizi di trasporto pubblico non di linea a mezzo di noleggio con conducente offerti da un vettore NCC, rivolti ad una utenza differenziata sulla base di un contratto di durata ovvero di contratto per singolo servizio, svolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

aa) «utente»: il passeggero, anche diverso dal committente, selezionato dal vettore NCC al momento della accettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto reso nell’ambito di un contratto di durata;

bb) «utenza differenziata»: i passeggeri selezionati dal vettore al momento della accettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto reso nell’ambito di un contratto di durata;

cc) «variazione»: la modifica di uno o più dati del foglio di servizio effettuata dal conducente o dal vettore nei limiti di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, senza finalità elusive della legislazione nazionale e regionale vigente;

dd) «vettore NCC»: il vettore autorizzato da un Comune ad effettuare un servizio NCC mediante autovettura o motocarrozzetta ed iscritto nel registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

ee) «bozza di foglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con l’applicazione informatica contestualmente all’accettazione della prenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima prenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera g).

 

ART. 3
(Registrazione dei vettori NCC sull’applicazione informatica)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tramite registrazione sull’applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

   2. Ai fini della registrazione, ciascun vettore NCC comunica i dati riportati nell’Allegato 1. Il vettore NCC comunica tempestivamente tramite accesso all’applicazione informatica eventuali variazioni relative all’elenco dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo vettore.

   3. All’atto della registrazione, a ciascun vettore NCC sono assegnate le credenziali di accesso, che possono essere utilizzate dal vettore NCC medesimo. Il vettore NCC può abilitare all’utilizzo delle credenziali di cui al primo periodo collaboratori, conducenti ovvero dipendenti del medesimo. Le credenziali di accesso possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo.

   4. I fogli di servizio cartacei redatti in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto sono conservati a bordo in originale per un periodo di quindici giorni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

 

ART. 4
(Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio)

   1. Per i contratti per singolo servizio, il vettore NCC compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di cui all’Allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli:

a) modello A: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC reso con partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore NCC ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3;

   2. Ai fini della compilazione di un foglio di servizio redatto secondo i modelli di cui al comma 1, lettere a) e b), il vettore NCC o il conducente:

a) genera, al momento dell’accettazione della prenotazione, una bozza di foglio di servizio, nella quale sono registrati i dati disponibili al momento della prenotazione;

b) può annullare la bozza di foglio di servizio fino alla data e orario di inizio del servizio indicati nella prenotazione;

c) fino all’inizio del servizio, può modificare i dati pubblicati nella bozza di foglio di servizio relativi:

1) all’orario di inizio servizio;

2) ai dati relativi al conducente;

d) fino al termine del servizio, può modificare i dati pubblicati nella bozza di foglio di servizio relativi ai dati di fine servizio e arrivo;

e) valida il foglio di servizio al termine del servizio.

   3. Per i fogli di servizio redatti secondo il modello B di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) l’applicazione informatica prevede:

a) che la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio fino a venti minuti prima dell’inizio del relativo servizio;

b) che la partenza coincida con l’arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva.

 

ART. 5
(Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata)

   1. Il vettore NCC registra sull’applicazione informatica i fogli di servizio connessi ai contratti di durata. A ciascun contratto di durata è associato un codice identificativo.

   2. Il vettore NCC o il conducente che svolge uno o più servizi NCC collegati nell’ambito di un contratto di durata compila, tramite l’applicazione, un foglio di servizio secondo un modello C conforme all’Allegato 3. La compilazione di tale foglio di servizio è richiesta al momento dell’inizio di ogni singolo servizio svolto nell’ambito del contratto di durata. Lo stesso è reso disponibile dall’applicazione informatica, con l’indicazione dei relativi dati di generazione, all’esito della compilazione dei dati da parte del vettore NCC o conducente di cui all’Allegato 3.

   3. La generazione del foglio di servizio di cui al modello C ai sensi del presente articolo esclude la contestuale produzione di un foglio di servizio ai sensi dell’articolo 4.

 

ART. 6
(Obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio)

   1. Ciascun foglio di servizio, redatto secondo i modelli di cui all’articolo 4, è riferito ad un solo servizio e ad un unico conducente.

   2. Il conducente, in occasione del controllo su strada da parte degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunica agli stessi il codice identificativo del foglio di servizio e ne esibisce copia, su richiesta degli stessi, anche in modalità digitale.

   3. Se, per comprovati malfunzionamenti dell’applicazione informatica, non è possibile la compilazione, da parte del conducente o del vettore, di un foglio di servizio ai sensi degli articoli 4 e 5 o l’aggiornamento dei relativi dati, il conducente provvede a compilare un foglio di servizio in formato cartaceo, redatto secondo il formato dell’Allegato 4, e ne tiene copia all’interno della vettura. Il malfunzionamento è accertato dagli organi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al momento del controllo.

 

ART. 7
(Requisiti dell’applicazione informatica)

   1. L'applicazione informatica, secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 5:

a) consente l'inserimento da parte del conducente o del vettore NCC, anche da dispositivi mobili, dei dati di cui all’Allegato 2, relativi a ciascun servizio NCC contenuto nei fogli di servizio dalla stessa generati ed archiviati;

b) attribuisce il codice identificativo a ciascun nuovo foglio di servizio generato dall'applicazione informatica ovvero alla bozza di foglio di servizio;

c) acquisisce automaticamente la data e l'orario di immissione della prenotazione ricevuta dal vettore NCC presso la sede o la rimessa nel momento in cui il conducente o il vettore NCC inserisce i dati di cui all’Allegato 2, Modello A, punto 2), e Modello B, punto 2), anteriormente all’orario di inizio del servizio prenotato;

d) acquisisce i relativi dati di generazione di ciascun foglio di servizio, i dati di generazione delle variazioni nonché i dati dell'annullamento dello stesso foglio di servizio;

e) consente la consultazione dei dati contenuti nel foglio di servizio da parte sia del vettore NCC o del relativo conducente, sia degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, preposti ai controlli, senza oneri o spese, previa specifica richiesta ed accreditamento nelle forme e nei modi definiti all'Allegato 5;

f) consente la creazione da parte del conducente o del vettore NCC di bozze del foglio di servizio, ai fini della compilazione di una nuova prenotazione;

g) consente la variazione del contenuto del foglio di servizio, successivamente alla data e all'orario di partenza del servizio NCC, fino alla fine dello svolgimento del relativo servizio lasciando traccia informatica delle stesse, nel rispetto delle modalità di cui all’Allegato 5;

h) consente la cancellazione del contenuto del foglio di servizio al fine di eliminare un servizio NCC fino alla data e all'orario di inizio previsti nella relativa prenotazione;

l) archivia i fogli di servizio dotati di codice identificativo, ed i relativi dati per tre anni;

m) archivia per tre anni i dati relativi al committente o utente di un foglio di servizio, rendendoli accessibili ai fini dei controlli di cui alla lettera e) solo mediante codice identificativo;

n) assevera la data e l'orario di acquisizione dei dati presenti in un foglio di servizio, con l'attribuzione a quest'ultimo dei dati di generazione, anche relativamente alle variazioni e all'annullamento dello stesso.

   2. I dati provenienti da un file digitale in uso nei sistemi gestionali del vettore NCC sono generati in formato compatibile ed integrati senza ulteriore attività di imputazione nella piattaforma informatica.

 

ART. 8
(Organismo responsabile per l'applicazione e l'archiviazione)

   1. L'Autorità è l'Organismo responsabile per l’attivazione, la messa a disposizione e la gestione dell'applicazione informatica, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai suoi allegati.

   2. L’accesso all'applicazione informatica da parte degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dei conducenti o dei vettori NCC è a titolo gratuito e avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9.

   3. All’applicazione informatica hanno facoltà di accesso:

a) gli organi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti;

b) i Comuni, tramite il personale appositamente autorizzato, unicamente ai fini della consultazione dei dati relativi ai servizi svolti dai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate dai medesimi;

c) il CED, tramite il personale appositamente autorizzato ai fini della manutenzione e dell’evoluzione del registro informatico pubblico nazionale istituito ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

   4. Il foglio di servizio è dotato di codice identificativo e di dati di generazione e ha esclusivamente origine dall’applicazione informatica di cui al comma 1.

 

ART. 9
(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante l’applicazione informatica. Il titolare del trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, assicurando, in particolare, che siano rispettati i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 e che sia effettuato ai soli fini dell’esecuzione delle attività previste dal presente decreto.

   2. Il titolare del trattamento dei dati, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può, nei limiti previsti dal presente decreto, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

   3. Le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 sono indicate nelle specifiche tecniche dell’applicazione informatica di cui all'Allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

ART. 10
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

   1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

   2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana apposita circolare recante l’indicazione delle modalità tecniche di accesso all’applicazione informatica da parte dei vettori NCC ai fini della registrazione della rispettiva autorizzazione, della trasmissione dei dati richiesi e della compilazione dei dati relativi al foglio di servizio.

   3. Il presente decreto acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di emanazione della circolare di cui al comma 2. Sino a tale data si applica l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Maria Teresa Di Matteo
(firmato digitalmente)

Ministero dell’Interno
Il Capo della Polizia Direttore generale
della pubblica sicurezza
VITTORIO PISANI
(firmato digitalmente)

 


Allegato 1
(Art. 3)

Allegato 2
(Art. 4)
Modello A
Modello B

Allegato 3
(Art. 5)
Modello C

Allegato 4
(Art. 6)
Foglio di servizio in formato cartaceo privato

Allegato 5
(Art. 7)
Descrizione modello di funzionamento
Specifiche tecniche dell'applicazione informatica
Analisi dei rischi
Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza adottate
.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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