Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 34247 del 3 dicembre 2024

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione

 

Circolare n. 0034247 del 03/12/2024

Indirizzi omessi

 

OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del Foglio di Servizio elettronico, disciplinato con Decreto Interministeriale 26 ottobre 2024, n. 226.

 

1. Contesto e ambito di applicazione

L'art. 11, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea», ha previsto per i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente («NCC») l'obbligo di compilazione e tenuta di un foglio di servizio in formato elettronico («FDSE»), facendo rinvio ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, per la definizione delle specifiche tecniche.

In attuazione di tale norma, la scrivente Amministrazione ha adottato il Decreto interministeriale del 26 ottobre 2024Decreto») del Capo di dipartimento per i trasporti e la navigazione, di concerto con il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, a mezzo del quale sono state definite le modalità di tenuta e compilazione del FDSE per lo svolgimento del servizio NCC effettuato mediante autovettura o motocarrozzetta.

In sostituzione della previgente versione cartacea, il Decreto introduce un sistema digitale che uniforma le procedure di compilazione e tenuta del foglio di servizio, attraverso l'indicazione dei dati necessari per compilazione e le modalità di funzionamento del sistema.

L'art. 10, comma 2, del citato Decreto ha demandato alla scrivente Amministrazione l'adozione di una circolare per la definizione delle modalità di accesso, trasmissione e compilazione dei dati relativi al FDSE.

In tale contesto, si intendono fornire i chiarimenti necessari a garantire l'avvio dell'operatività del FDSE.

 

2. Modalità di accesso al FDSE

Ai sensi dell'Allegato 5 del Decreto, per i vettori NCC l'accesso al FDSE è consentito solo a seguito dell'iscrizione nel Registro Elettronico NCC TAXI («RENT») di cui al Decreto 2 luglio 2024, n. 203.

Per i conducenti, i dipendenti ed i collaboratori del vettore NCC, l'accesso al FDSE è consentito solo a seguito dell'abilitazione di tali soggetti da parte del vettore NCC. L'abilitazione di cui al periodo che precede avviene attraverso l'inserimento all'interno del RENT del codice fiscale dei medesimi soggetti.

Ferme restando le modalità di autentificazione di cui sopra, le categorie di utenti di cui all'art. 8 del Decreto possono accedere al FDSE con le seguenti modalità:

a) i vettori NCC di cui all'art. 1, comma 1, lett. dd), del Decreto, tramite SPID livello 2 o CIE;
b) i conducenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. I), del Decreto, tramite SPID livello 2 o CIE;
c) i dipendenti ed i collaboratori del vettore NCC, tramite SPID livello 2 o CIE;
d) i Comuni, tramite credenziali istituzionali rilasciate dal MIT;
e) gli organi di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite credenziali istituzionali;
f) il Centro Elaborazione Dati («CED»), tramite credenziali istituzionali.

AI FDSE si può accedere:

a) attraverso applicazione informatica: l'accesso avviene tramite il Portale dell'Automobilista, per chi accede con SPID, o tramite il Portale del Trasporto, per chi accede con le credenziali istituzionali rilasciate dal MIT;
b) tramite apposita App mobile.

Con riferimento alla piattaforma informatica, l'accesso al FDSE avviene tramite la sezione "Gestione Taxi NCC", in cui sono disponibili i seguenti sistemi:

a) «RENT»;
b) «FDSE».

In particolare, il FDSE è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) «Creazione e gestione FDSE»;
b) «Consultazione FDSE».

L'accesso al sistema è consentito per ciascun soggetto attraverso un unico dispositivo per sessione.

 

3. Trasmissione dei dati richiesti

Attraverso un sistema di interoperabilità, il FDSE acquisisce dal RENT i dati di cui all'Allegato 1 del Decreto.

Completata l'acquisizione dei dati al FDSE, l'aggiornamento o la modifica degli stessi potrà avvenire direttamente nel RENT.

 

4. Struttura del FDSE

In conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto, il vettore NCC, il conducente, i dipendenti ed i collaboratori del vettore NCC accedono al sistema per la compilazione del FDSE per ciascun servizio reso e selezionano all'interno del sistema uno dei seguenti modelli:

a) Modello A, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto, per i servizi NCC con partenza da una rimessa;
b) Modello B, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto, per i servizi NCC con partenza diversa da una rimessa;
c) Modello C, di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto, per i contratti di durata.

Una volta selezionato il modello corrispondente al servizio reso, il sistema genera una bozza del FDSE a cui viene attribuito un codice identificativo univoco, che deve essere compilata con i dati di cui agli Allegati 2 e 3 del Decreto.

 

5. Gestione del FDSE

Secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del Decreto, il vettore NCC, il conducente, il dipendente ed il collaboratore possono modificare, cancellare e/o validare i dati contenuti nella bozza del FDSE. Resta inteso che ciascuna delle modifiche deve essere salvata all'interno del sistema.

A seguito della validazione, i dati presenti sul FDSE vengono pseudonimizzati, ai sensi dell'Allegato 5 del Decreto.

 

6. Consultazione del FDSE

Le informazioni riportate nel FDSE restano consultabili dalle categorie di utenti di cui all'art. 8 del Decreto, attraverso le seguenti modalità:

a) il vettore NCC, il collaboratore e il dipendente del vettore NCC possono visualizzare tutti i FDSE nello stato «bozza» e «in servizio», relativi al vettore NCC;
b) il conducente può visualizzare tutti i FDSE nello stato «bozza» e «in servizio», relativi ai servizi svolti dal medesimo;
c) gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 possono consultare i dati di tutti i FDSE generati dal sistema;
d) gli enti locali possono consultare unicamente i FDSE generati dai soggetti titolari rilasciata dai medesimi.

 

7. Assistenza

All'interno del FDSE è disponibile l'indicazione di quale canale di assistenza va utilizzato per richiedere supporto.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Stefano Fabrizio Riazzola)

Firmato digitalmente

 

 

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