Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 36498 del 29 novembre 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000036498.U/2024 del 29/11/2024

 

OGGETTO: Richiesta chiarimenti sulla revisione biennale del tachigrafo e aspetti sanzionatori.

(Indirizzi omessi)

 

   Si fa rifermento alla nota di codesta Associazione, con la quale si chiedono informazioni in merito all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 179 del codice della strada da parte degli organi di controllo in caso di omessa revisione biennale del tachigrafo.

   La normativa comunitaria (1) prevede che i tachigrafi siano sottoposti a verifica periodica con cadenza biennale presso le officine autorizzate.

   L’ispezione analizza la corretta installazione e idoneita del tachigrafo, analizzando, tra l’altro, il corretto funzionamento di tutti gli elementi, I’assenza di dispositivi di manipolazione e l’integrità dei sigilli (2).

   Al termine delle predette operazioni l’officina rilascia un rapporto tecnico delle operazioni effettuate riportante i valori della taratura del tachigrafo e applica sul veicolo una targhetta (3) riportante la data e gli estremi della calibrazione.

   Premesso quanto sopra, l’impianto normativo vigente non prevede una sanzione specifica per l’ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo. La tabella ricognitiva (4) di classificazione delle infrazioni gravi alle norme unionali, non trova corrispondente attuazione nell’ordinamento nazionale atteso che l’art. 179, comma 2, C.d.S. non contempla la menzionata ipotesi relativa alla revisione biennale del tachigrafo.

   La sanzione dell’art. 179, comma 2, potrà invece trovare applicazione quando durante un controllo di polizia effettuato presso un’officina autorizzata emerga uno scostamento dei valori (5) indicati nella revisione precedente superiore al 4%; infatti, in tal caso il tachigrafo deve considerarsi non funzionante.

   Pertanto, qualora un veicolo all’atto del controllo di polizia abbia la revisione biennale del tachigrafo scaduta, dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dell’articolo 19 della legge 727/1978.

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Puccia

 

 

(1) Articolo 23, comma 1, Regolamento (UE) 165/2014.
(2) La normativa prevede che debba essere sigillato qualunque componente che, se fosse rimosso, potrebbe causare la mancata registrazione dei dati. Sui sigilli posti sul sensore di movimento e sull’unità di bordo è necessaria la presenza della sigla dell’officina che ha effettuato le operazioni di taratura, di cui dovrà essere fatta menzione nel rapporto tecnico.
(3) Per i tachigrafi digitali la targhetta adesiva viene applicata, di norma, sul montante della portiera lato guida, mentre per i tachigrafi analogici direttamente sullo strumento.
(4) Di cui al Regolamento (UE) 2016/403, recepito con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 dicembre 2016, che classifica la mancata revisione biennale del tachigrafo come infrazione molto grave (identificata col codice unionale “IMG”).
(5) Coefficiente caratteristico del veicolo (W) e costante del tachigrafo (K) che vengono calibrati durante le operazioni di taratura dell’apparecchio di controllo.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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