Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 17816 del 10 giugno 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000017816.U/2024 del 10/06/2024

 

OGGETTO: Regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri e per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

(Indirizzi omessi)

 

   Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L del 2.05.2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, che introduce modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006 (di seguito solo regolamento), in materia di normativa sociale dell’Unione europea nell’ambito dei servizi di trasporto occasionale di passeggeri su strada.

   Le novità normative, in vigore dal 22 maggio 2024, introducono deroghe al regime delle interruzioni di cui all’art. 7 del regolamento e al regime dei riposi giornalieri e settimanali di cui all’art. 8 del regolamento. Sono state, inoltre, introdotte disposizioni in merito all’uso del foglio di viaggio per giustificare il ricorso alle nuove deroghe.

   Le deroghe possono essere fruite nell’ambito dei servizi di trasporto occasionali di passeggeri effettuati sia in ambito internazionale sia nazionale (1) e hanno lo scopo di garantire una distribuzione più flessibile delle interruzioni di guida e stabilire la parità di trattamento tra le operazioni occasionali di trasporto passeggeri a livello internazionale e nazionale, riducendo al minimo lo stress e la stanchezza dei conducenti. Ciò in ragione della particolarità dei servizi occasionali che sono caratterizzati da percorrenze più lunghe nella parte iniziale e finale del viaggio e distanze e tempi di guida più brevi nel luogo in cui si svolge l’attività turistica per la quale viene svolto il servizio.

   Di seguito si rassegnano le novità di rilievo introdotte dal regolamento (UE) 2024/1258.

 

Interruzioni di lavoro

   L’art. 7 del regolamento viene arricchito di un nuovo comma con il quale si introduce una diversa modalità di fruizione delle interruzioni di 45 minuti da parte di un conducente impegnato in un servizio occasionale passeggeri.

   Secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 7, l’interruzione di 45 minuti può essere frazionata in due pause distribuite in un periodo di 4 ore e 30 minuti di guida. La frazionabilità è subordinata alle seguenti condizioni:

  •  i 45 minuti possono essere frazionati in due interruzioni;
  •  ciascuna interruzione frazionata deve essere di almeno 15 minuti;
  •  entrambe le interruzioni devono essere distribuite in un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti (2).

 

Riposo giornaliero

   Le modifiche dell’articolo 8 del regolamento prevedono deroghe sia in tema di riposo giornaliero sia in tema di riposo settimanale.

   In tema di riposo giornaliero, il nuovo paragrafo 2-bis consente di completare il riposo giornaliero (regolare o ridotto) entro 25 ore (in luogo delle 24) dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale.

   La deroga è consentita una sola volta nell’ambito di un singolo servizio occasionale di durata non inferiore a 6 periodi consecutivi di 24 ore, oppure, due volte nell’ambito di un servizio occasionale di durata non inferiore a 8 periodi consecutivi di 24 ore.

   In entrambi i casi l’attività di guida del giorno in cui si fruisce della deroga non deve essere superiore a 7 ore.

   La deroga deve comunque essere fruita nel rispetto dell’orario di lavoro massimo di cui al d.lgs. 234/2007.

 

Riposo settimanale

   In tema di riposo settimanale, con la modifica del paragrafo 6-bis dell’articolo 8 del regolamento, la deroga alle previsioni del paragrafo 6, relativa ai periodi di riposo da eseguire nell’arco di due settimane (3), è stata estesa anche ai trasporti nazionali.

   La deroga è concessa a condizione che:

  •  l’ultimo riposo settimanale effettuato non sia ridotto;
  •  il veicolo utilizzato sia munito di tachigrafo digitale;
  •  nel caso di guida tra le ore 22 e le 6, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure, le interruzioni di guida siano effettuate ogni 3 ore anziché ogni 4 ore e 30 minuti.

   Il conducente, dopo un singolo servizio occasionale nel quale ha beneficiato della deroga, deve effettuare due periodi di riposo settimanale regolare (di 45 ore ciascuno), oppure un riposo settimanale regolare (di 45 ore) e uno ridotto (di almeno 24 ore). In quest’ultimo caso, le ore di riduzione (4) dovranno essere compensate con un equivalente periodo di riposo entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga.

 

Condizioni per fruire delle deroghe

   La fruizione delle deroghe relative alle interruzioni e ai riposi nell’ambito dei servizi occasionali di trasporto passeggeri è subordinata ad una serie di adempimenti che servono a giustificare la fruizione medesima e ad agevolare i controlli su strada.

   A tal fine, il conducente deve compilare ed esibire agli organi di controllo il foglio di viaggio previsto per i trasporti internazionali anche nel caso in cui effettui un trasporto occasionale di passeggeri in ambito nazionale, indicando l’uso per il servizio nazionale (5).

   Il conducente che usufruisce delle deroghe deve avere al seguito, oltre al foglio di viaggio del servizio in questione, anche quelli dei 28 gg. precedenti (56 dal 31.12.2024).
Tale ultimo obbligo viene, tuttavia, meno se il tachigrafo e la carta del conducente sono in grado di consentire la registrazione del tipo di trasporto passeggeri effettuato (6).

   Trattandosi di incombenze necessarie per giustificare il ricorso alle deroghe, la mancanza dei fogli di viaggio o la loro irregolare compilazione non consente di considerare legittima la fruizione delle deroghe medesime, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 174 cds per le eventuali violazioni inerenti alle interruzioni, al superamento dei tempi di guida, al mancato completamento del riposo giornaliero o settimanale (7).

   Rimane ferma l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 218/2003 per la mancanza del foglio di viaggio o la sua erronea o incompleta compilazione nel corso di un servizio occasionale internazionale effettuato con autobus immatricolato all’estero (8).

 

Violazioni commesse sul territorio di un altro Stato

   A seguito della sentenza della Corte di giustizia UE (9), considerato che le infrazioni ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 si verificano spesso contemporaneamente e che l’obiettivo del regolamento (UE) n. 165/2014 è garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006, è stata introdotta la possibilità di imporre sanzioni a un’impresa o a un conducente per infrazioni a entrambi i regolamenti qualora tali violazioni siano rilevate sul territorio di uno Stato membro ma siano state commesse sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

   A tal fine, il nuovo art. 19, paragrafo 2, del regolamento prevede che ciascuno Stato membro autorizzi le autorità competenti a sanzionare anche le violazioni del regolamento (UE) n. 165/2014 (10) commesse in territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo diverso da quello dove vengono accertate e per le quali non sia già stata imposta una sanzione. Per dare concreta attuazione alla citata disposizione e applicare le sanzioni previste all’art. 179 cds e dalla legge n. 727/78 per violazioni commesse interamente all’estero è necessaria una specifica norma di adeguamento del diritto interno che attribuisca tale facoltà agli organi di controllo, come previsto dal vigente art. 174, comma 12, cds.

 

*****

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
(Firmato Digitalmente)

 

 

(1) L’art. 4, lettera n-bis nel rinviare al Reg. (CE) 1073/2009 per la definizione dei servizi occasionali passeggeri, fa riferimento sia a quelli nazionali, sia a quelli internazionali.
(2) A titolo esemplificativo, in alternativa alle consuete modalità di fruizione, l’interruzione di 45 minuti può essere effettuata facendo una pausa di 20 minuti e l’altra di 25, oppure una pausa di 30 e l’altra di 15 o, ancora, una pausa di 25 ed una di 20 e così via, nel corso di un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti. Al termine della seconda interruzione utile (di durata almeno uguale o superiore a 15 minuti) inizia a decorrere un nuovo periodo di guida.
(3) Che consente al conducente impiegato in un singolo servizio occasionale di rinviare il riposo settimanale fino a un massimo di 12 giorni dal precedente riposo settimanale regolare, più precisamente, di 12 periodi consecutivi di 24 ore al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare.
(4) 21 ore o meno, a seconda della durata del riposo settimanale ridotto fruito.
(5) La norma prevede che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione per stabilire il formato del foglio di viaggio per i servizi nazionali. Inoltre, entro il 31 dicembre 2026, la medesima Commissione è delegata a valutare le opzioni di digitalizzazione del foglio di viaggio che consenta di registrare le informazioni richieste dal regolamento (CE) 1073/2009.
(6) A tal fine, la Commissione è delegata ad adottare atti di esecuzione entro il 23 novembre 2025 che stabiliscano le specifiche tecniche per la registrazione e la conservazione dei dati relativi al tipo di trasporto passeggeri effettuato.
(7) Devono essere prese in considerazione e sanzionate anche le eventuali violazioni dell’art. 174 cds commesse nei 28 giorni precedenti (56 giorni dal 31.12.2024) qualora manchi o sia irregolarmente compilato il foglio di viaggio relativo al giorno in cui è stata fruita la deroga.
(8) In tal caso, la violazione dell’art. 9, comma 1, della legge n. 218/2003 può essere contestata esclusivamente con riferimento al giorno del controllo.
(9) Sentenza del 9 settembre 2021, resa nella causa C-906/19, nella quale la Corte, chiarendo che gli Stati non possono imporre una sanzione per violazione del regolamento (UE) n. 165/2014 commessa sul territorio di un altro Stato membro, ha riconosciuto che spetta al legislatore dell’UE prevedere tale facoltà.
(10) Relative all’impiego del tachigrafo, al suo funzionamento e all’uso della carta del conducente.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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