Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 4186 del 9 aprile 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie
Prot.: 0004186 del 09/04/2024
OGGETTO: Corte Costituzionale. Sentenza n. 52/2024 del 5-28 marzo 2024.
Illegittimità parziale dell'articolo 214, comma 8, del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285/1982.
(Indirizzi omessi)
Si fa seguito alla circolare n. 337 dell’11 gennaio 2023, concernente la sentenza n. 246/2022 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 213, comma 8, del codice della strada “nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente” nei confronti del custode d'un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi del comma 1 della disposizione il quale, durante il periodo di vigenza della misura cautelare, circola abusivamente con il mezzo o consente ad altri di circolare abusivamente con esso.
Con sentenza n. 52/2024, depositata in cancelleria il 28 marzo 2024 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-i Serie Speciale n. 14 del 3 aprile 2024, il Giudice delle leggi ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale dell’articolo 214, comma 8, del citato codice laddove "dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente ...», aniziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ...»” nei confronti di chi, avendo assunto la custodia d’un veicolo sottoposto a fermo amministrativo giusta il comma 1 dell’articolo e in pendenza di tale sanzione, circola abusivamente con il mezzo stesso o consente ad altri di tenere siffatta illecita condotta.
In proposito, la Corte ha ribadito “Le conclusioni raggiunte” nella pronuncia del 2022 "con riferimento all’art. 213, comma 8, cod. strada”.
A seguito della nuova decisione costituzionale, dunque, neppure nella fattispecie in oggetto è perseguibile il cosiddetto “automatismo” della revoca dell’abilitazione alla guida, mentre rimane l’applicazione ex lege della sanzione accessoria della confisca del veicolo, parimenti contemplata dalla norma.
Anche il decreto ablativo del documento disposto in ragione del cennato comma 8 integra ormai una determinazione frutto di discrezionalità amministrativa, la cui emanazione - non derivando ipso iure dall’accertamento della violazione - deve avere luogo nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo (e, quindi, anche degli istituti di partecipazione ad esso), corredando il provvedimento finale d’una dettagliata parte motiva in grado di resistere a eventuali opposizioni in sede giurisdizionale.
In ordine alle indicazioni operative per orientare l'esercizio della discrezionalità amministrativa conseguentemente rimessa a codesti Uffici, si rimanda al contenuto della citata ministeriale dell’11 gennaio 2023.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRETTORE CENTRALE
A. M. MANZONE
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