Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 8933 del 21 marzo 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000008933.U/2024 del 21/03/2024

 

OGGETTO: Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada – Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 5 febbraio 2024.

(Indirizzi omessi)

 

   Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 57 del 08/03/2024, è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministero dell’interno (all.1), di modifica al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministero dell’interno del 27 novembre 2002.

   Il provvedimento, apporta modifiche al disciplinare in materia di limiti di età per l’esercizio della scorta tecnica, di durata di validità degli attestati di abilitazione per il servizio di scorta e per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, nonché di rinnovo degli stessi qualora siano scaduti da oltre 5 anni.

   In particolare, le nuove disposizioni introducono:

- un limite d’età per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica, fissato a 72 anni (art. 1, comma 3-bis, ultimo periodo);

- la possibilità di utilizzare, al compimento dei 72 anni d’età, l’autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica in corso di validità, per l’esecuzione dei servizi di segnalazione aggiuntiva fino alla sua naturale scadenza (1). Successivamente, lo stesso deve essere sostituito con l’attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva di cui all’art. 3-bis, previa frequenza del corso di aggiornamento previsto dal medesimo articolo (art. 2, comma 3, secondo periodo);

- una nuova durata di validità degli attestati che viene ridotta da cinque a tre anni al fine di aumentare la frequenza dei corsi di aggiornamento previsti in fase di rinnovo (art. 2, comma 3, primo periodo e art. 3-bis, comma 2, primo periodo) (2);

- una particolare modalità di rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio della scorta tecnica scaduta da oltre 5 anni: in tal caso, la conferma della validità è subordinata al superamento di un colloquio orale secondo le modalità indicate nell’art. 3, comma 2, oltre che all’adempimento delle prescrizioni indicate dall’art. 3, commi 6 (3) e 6-bis (4) (art. 3, comma 6-ter);

- una particolare modalità di rinnovo dell’attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva scaduto da oltre 5 anni: in tal caso, la conferma della validità è subordinata alla frequenza di un corso di formazione secondo le modalità indicate dall’art. 3-bis, comma 1, oltre che alla verifica del possesso della patente di guida in corso di validità (art. 3-bis, comma 2, ultimo periodo).

   Si richiamano le indicazioni contenute nella circolare 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, relativa alle modifiche al disciplinare apportate dal provvedimento del 30 aprile 2019 e nella circolare 300/STRAD/1/5784.U/2023 del 15.02.2023, le cui precisazioni operative sul rilascio dei titoli abilitativi devono essere aggiornate in relazione a quanto riportato nella presente.

   Per gli aspetti relativi all’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell’art. 9, comma 7-bis, cds, si richiama la circolare 300/A/6989/20/116/1/1 del 29.09.2020 del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

   In particolare, si rammenta quanto indicato in merito alla competenza per l’adozione del predetto provvedimento di sospensione, che ricade sul Prefetto (5) per le strade in ambito extraurbano e sul Sindaco per le strade del centro abitato (6). Per le competizioni che si svolgono su strade sia fuori sia all’interno del centro abitato, ferma restando la necessità che ciascuna autorità competente adotti un proprio provvedimento, deve essere garantito, nell’ambito territoriale della medesima provincia, il coordinamento e il raccordo di tutti i provvedimenti da adottare. Tale funzione è esercitata dal Prefetto con particolare riferimento all’uniformazione della durata della sospensione, al fine di garantire le medesime condizioni di sicurezza dei concorrenti su tutto il percorso di gara.

   In merito, appare opportuno precisare altresì che, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione della circolazione, devono darsi per acquisite tutte le valutazioni che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione ex art. 9 cds, attesa la stretta correlazione tra i due provvedimenti.

   Infine, si richiama l’attenzione sui compiti che possono essere svolti dalla Polizia Stradale nell’ambito della ricognizione del percorso di gara che può essere richiesta dall’Autorità competente prima o dopo il rilascio dell’autorizzazione. Premesso che la ricognizione in argomento non consiste in un collaudo del percorso di gara, previsto dall’art. 9, comma 4, cds per le sole competizioni motoristiche, il contributo che potrà essere fornito dal rappresentante della Polizia Stradale in tale ambito dovrà essere circoscritto agli aspetti rilevanti per l’esecuzione delle operazioni di scorta, non potendo estendersi verso valutazioni di carattere tecnico sulle caratteristiche strutturali della strada dove si svolge la competizione ovvero sulla sicurezza dei concorrenti o del pubblico, aspetti questi ultimi che esulano dalla competenza specifica della Polizia Stradale.

 

***

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
(Firmato Digitalmente)

 

 

(1) Lo stesso vale anche per gli attestati in possesso di coloro che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, avevano già compiuto i 72 anni di età.
(2) La riduzione del periodo di validità vale per gli attestati rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Gli attestati rilasciati antecedentemente a tale data mantengono l’originaria validità di 5 anni fino alla loro scadenza.
(3) Per i soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 2, comma 2-bis.
(4) Per i dipendenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria o dei Corpi o Comandi di polizia municipale o provinciale.
(5) Ai sensi dell’art. 6, comma 1, cds.
(6) Ai sensi dell’art. 7, comma 1, cds.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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