Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 5784 del 15 febbraio 2023
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.
Prot.: 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 del 15/02/2023
OGGETTO: Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada. Modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per il rilascio dei titoli abilitativi e modalità di effettuazione delle scorte.
Precisazioni operative.
(Indirizzi omessi)
Si fa riferimento alla circolare prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, relativa alle modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche del 27 novembre 2002, per effetto del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 30 aprile 2019.
In proposito, alla luce di alcuni quesiti pervenuti dalla Federazione Ciclistica Italiana relativi all’applicazione delle predette disposizioni, appare necessario ribadire, come precisato nel paragrafo 9.1 della citata circolare del 27 novembre 2019, che l’impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva (A.S.A.) è previsto come obbligatorio unicamente nei casi indicati dall’art. 7-bis del Disciplinare e cioè solo per le competizioni che prevedono la partecipazione di un elevato numero di concorrenti, quali sono, ad esempio, le gare di "fondo" o di "gran fondo", e per le quali sia prevista un’ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti.
In relazione alle indicate prescrizioni normative, per le competizioni con un ridotto numero di partecipanti (meno di 200) o che prevedono la sospensione della circolazione per un periodo di tempo inferiore a 15: minuti, la presenza degli A.S.A. non può essere richiesta né come presupposto per l’efficacia dell’ordinanza di sospensione della circolazione né come presupposto di validità dell’autorizzazione per lo svolgimento delle competizioni stesse. Infatti, secondo le disposizioni del citato Disciplinare, in tali situazioni, il dispositivo dinamico della scorta tecnica, composta dai veicoli di inizio e fine gara e dai motociclisti abilitati, nonché, eventualmente, dal personale della scorta di polizia stradale, si deve ritenere sufficiente a far fronte alle esigenze di sicurezza della manifestazione ciclistica anche senza la presenza di ASA alle intersezioni o punti significativi del percorso.
Per le manifestazioni più importanti, in ogni caso, richiamando quanto indicato nel paragrafo 9.1 della predetta circolare, dovrà essere richiesta la presenza degli A.S.A. unicamente nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 7 bis del Disciplinare.
Si sottolinea, inoltre, che la richiesta della presenza degli A.S.A. non può essere condizione per il rilascio dell’autorizzazione per l’effettuazione della competizione ciclistica, nonché dell’emissione del provvedimento di sospensione della circolazione stradale, perché tale figura non svolge funzioni di sicurezza ausiliaria ma solo tecnicosportive, facendo parte della gara alla stregua di ciclisti, addetti alla scorta e direttore di gara.
Allo stesso modo, i provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle gare nonché quelli di sospensione della circolazione, pur promuovendo delle considerazioni di safety e security, non possono essere subordinati alla presentazione dei piani organizzativi sulla sicurezza, in quanto argomento di competenza di altri tavoli istituzionali nei quali possono essere legittimamente affrontate esaurientemente tali tematiche e criticità.
Con l’occasione, in vista della stagione competitiva ciclistica 2023, che avrà inizio nel mese di marzo, nel richiamare le indicazioni contenute nel paragrafo 1 della circolare del 27 novembre 2019, si sottolinea l’importanza di ogni utile iniziativa che possa permettere un coordinamento più efficace tra soggetti istituzionali diversi, al fine di ottenere un quadro informativo esaustivo per l’adozione di provvedimenti e misure organizzative per il regolare svolgimento delle competizioni. A tale scopo, potrà essere utile l’attivazione di tavoli di concertazione con gli enti competenti o delegati al rilascio dei titoli autorizzativi, con tutti gli altri soggetti che in vario modo concorrono all’organizzazione ordinaria delle maggiori competizioni sportive (rappresentanti della Federazione Ciclistica Italiana, di Enti di Promozione Sportiva o di società sportive), nonché con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e degli enti proprietari delle strade.
Infine, nel far seguito alla circolare prot. n. 300/A/871/20/116/11 del 31 gennaio 2020 con cui sono state fornite indicazioni operative circa l’applicazione delle disposizioni del Disciplinare per le scorte a gare ciclistiche, per favorire la corretta ed uniforme applicazione delle procedure previste, si forniscono alcune precisazioni rese necessarie a seguito di alcuni quesiti pervenuti sull’argomento contenute nella scheda allegata (all. 1). Per facilità di lettura, le predette precisazioni sono state inserite i all’interno della circolare 31 gennaio 2020 sopra richiamata il cui testo integrato allegato alla presente (all. 2) sostituisce a tutti gli effetti la stessa circolare.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
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