Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 24291 del 09 agosto 2023
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione.
Prot. n. 0024291 del 09/08/2023
OGGETTO: Israele.
Comunicazione recante ulteriori istruzioni operative per l’applicazione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 13 marzo 2023.
Circolare prot. 24281 del 09.08.2023.
Come anticipato nella Circolare prot. 24281 del 09.08.2023, il cui contenuto si richiama, si trasmettono gli allegati tecnici dell’Accordo in oggetto, ossia:
- le Tabelle di equipollenza;
- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, completo dell’immagine del modello della patente israeliana in esso descritto; non vengono invece trasmesse le immagini dei modelli di patenti di guida italiani in quanto non necessarie alle procedure di competenza di codesti Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).
In merito ai predetti allegati tecnici sono già state fornite specifiche osservazioni nella suddetta Circolare.
Per le procedure di conversione delle patenti di guida israeliane, codesti UMC faranno ovviamente riferimento alla “I Tabella di equipollenza”, in cui sono presenti anche delle “Note” esplicative, tra cui quella relativa al codice nazionale 110 che dovrà essere apposto sulla patente italiana, ove previsto dalla Tabella stessa.
Come noto, il titolare di patente di guida italiana di categoria B con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei veicoli della categoria A1 ma può condurre veicoli della categoria AM. Ciò in coerenza con quanto già comunicato -dalla scrivente Direzione - alla Commissione europea in merito a tale codice. Inoltre le istruzioni tecniche operative su tale codice sono state fornite, a codesti UMC, con file avvisi n. 22 del 25.09.2017 – prot. 19883 -, dal Centro Elaborazione Dati di questa Amministrazione.
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Come anticipato nella Circolare in oggetto, si ritiene opportuno fornire alcune informazioni utili per l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2 in cui è indicato che l’Accordo “non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta per conversione di un documento rilasciato da uno Stato terzo e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione”.
A tal proposito la Parte israeliana ha comunicato che in Israele -per il momento- vengono convertite in base ad Accordi di reciprocità (e quindi senza sostenere esami) le patenti di guida rilasciate da Taiwan e dalla Repubblica di Corea. Per le patenti rilasciate da altri Paesi, la conversione avviene in genere con il superamento di esami teorici e pratici, in relazione a quanto disciplinato dalla normativa interna.
In ogni caso, quando la patente israeliana è rilasciata a seguito di conversione, viene apposta una dicitura sulla stessa, redatta in ebraico, che può differire in relazione alla vigenza di un Accordo o meno.
A mero titolo di esempio, si riporta di seguito uno stralcio delle informazioni fornite dall’autorità israeliana in merito all’argomento, a dimostrazione delle possibili iscrizioni apposte sulle patenti israeliane che derivano da conversione.
“Riguardo alle patenti di guida estere convertite in Israele in base ad Accordi (Repubblica di Corea e Taiwan), i titolari della patente di guida non devono sostenere l’esame teorico-pratico. La patente convertita riporta sempre la seguente nota in ebraico che indica che è stata convertita: "(3) הרמה םאתהב הנמאל הנקת 216ד) "traduzione: conversione della patente tramite convenzione internazionale - Regolamento 216D (3).
In mancanza di un Accordo bilaterale, i conducenti potrebbero essere tenuti a sostenere l’esame teorico-pratico, in base a circostanze specifiche disciplinate dalle leggi e dai regolamenti israeliani in materia di conversione di patenti di guida. Tuttavia, una patente convertita da patente straniera senza Accordo, riporta sempre la seguente nota in ebraico: “ הרמה לל יפ וירר ი רז) “ traduzione: conversione effettuata da patente estera).”
Ciò premesso si ritiene opportuno che, in presenza di una delle due suindicate note apposte sulla patente israeliana (ovvero di altre indicazioni analoghe), gli UMC debbano sempre richiedere informazioni specifiche (ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2) al fine di verificare quale Stato abbia rilasciato la patente di guida originaria e se in sede di conversione, il titolare abbia sostenuto o meno l’esame teorico-pratico previsto dalle normative israeliane.
Gli UMC potranno procedere alla conversione solo nel caso in cui la patente israeliana deriva a sua volta da patente di guida convertibile in Italia oppure se il titolare - in sede di conversione in Israele - abbia sostenuto l’esame teorico-pratico.
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Sempre nel rispetto di quanto previsto nella Circolare in oggetto, si trasmettono, di seguito, i recapiti della Rappresentanza diplomatica israeliana a cui fare riferimento per l’applicazione dell’Accordo.
In particolare -per lo svolgimento delle procedure di competenza di codesti UMC- si richiamano i contenuti degli articoli 7 e 8 dell’Accordo, già oggetto di approfondimento nella suddetta Circolare. Negli stessi vengono individuate le procedure per la restituzione delle patenti di guida israeliane e quelle per l’eventuale richiesta d’informazioni, ove sorgano dubbi sulla validità, l’autenticità e i dati della patente di guida di cui è richiesta la conversione.
Recapiti della Rappresentanza diplomatica israeliana in Italia, forniti dal MAECI:
Ambasciata d'Israele in Italia
Via Michele Mercati, 14
00197 Roma
Sezione consolare:
email: consular4@roma.mfa.gov.il , tel. 06 36198541
email: consular1@roma.mfa.gov.il , tel 06 36198549
email: consular2@roma.mfa.gov.il , tel. 06 36198548
ing. Pasquale D'Anzi
Allegato 1
Elenco modelli e modello patente Israele
Allegato 2
Israele Tabelle di equipollenza
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