Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 24281 del 09 agosto 2023
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione.
Prot. n. 0024281 del 09/08/2023
OGGETTO: Israele. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d'Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 13 marzo 2023.
1 – Entrata in vigore dell'Accordo
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la nota prot. MAE01132022023-06-28 del 28.06.2023, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d'Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione - firmato il 13 marzo 2023 - entrerà in vigore il 22 agosto 2023.
L'Accordo in oggetto (di seguito "Accordo") ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 22 agosto 2028.
Si allega alla presente il testo dell'Accordo (anche nella versione inglese ed ebraica).
Pertanto, dalla predetta data del 22 agosto 2023, gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) potranno accettare richieste di conversione di patenti di guida israeliane, nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo e dei relativi dei relativi allegati tecnici, per i quali si forniscono indicazioni nel successivo paragrafo 2.
2 – Allegati tecnici all'Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative
L'articolo 5 dell'Accordo individua gli allegati tecnici ossia:
- le Tabelle di equipollenza, che determinano l'equivalenza tra le categorie di patenti emesse nelle due Parti. Si evidenzia che in Italia – per conversione di patenti israeliane- potranno essere rilasciate solo le categorie A1, A2, A e B con codice 110 e non categorie superiori;
- l'elenco denominato Modelli di patenti di guida, che identifica i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Israele, da ritenere validi ai fini della conversione. All'elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati. Si rileva che in Italia – ai fini della conversione- potranno essere ritenute valide le patenti israeliane redatte sull'unico modello individuato nell'elenco (rilasciato dal febbraio 2018).
I predetti allegati tecnici, necessari allo svolgimento delle operazioni di conversione, saranno trasmessi agli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) e alle Direzioni Generali Territoriali (DGT) -nonché alle forze dell'ordine in indirizzo- con successiva comunicazione recante istruzioni operative per i predetti UMC.
Con l'occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell'ordine.
3 – Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversione da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell'Accordo.
Di seguito si evidenziano i principali aspetti contenuti nel testo dell'Accordo che potranno essere utili per lo svolgimento delle procedure di conversione - delle patenti di guida israeliane - svolte dagli UMC, i quali dovranno comunque avere come riferimento il testo completo dell'Accordo stesso.
Applicazione dell'articolo 1
La patente di guida israeliana, per essere considerata valida ai fini della conversione, deve essere in corso di validità.
Applicazione dell'articolo 3
Il titolare di patente di guida israeliana:
- per richiederne la conversione, deve avere acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- può presentare la richiesta di conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da più di sei anni l'Accordo non si applica, conseguentemente l'UMC non può accettare la richiesta di conversione;
- deve presentare agli UMC -tra la documentazione di rito e come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;
Applicazione dell'articolo 4
Si rileva che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida israeliane:
- conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia; per tale aspetto verranno fornite anche ulteriori indicazioni nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Il paragrafo 3 dell'articolo 4 ricorda, inoltre, che le Parti non riconoscono reciprocamente le autorizzazioni per esercitarsi alla guida rilasciate agli aspiranti conducenti, né ai fini della conversione né ai fini della circolazione.
Applicazione dell'articolo 7
Il ritiro della patente israeliana, può essere effettuato solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione.
La patente israeliana deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche israeliane con specifica nota di trasmissione. Si raccomanda a codesti UMC di indicare nella predetta nota:
- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l'art. 7 dell'Accordo;
- il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare eventuali comunicazioni dovute da parte dell'autorità israeliana ricevente, all'autorità italiana, nel caso debbano essere segnalate anomalie riguardanti la patente israeliana oggetto di conversione, in osservanza all'articolo 9 dell'Accordo.
Appare opportuno precisare che il paragrafo 2 dell'articolo 7 (L'autorità competente che effettua la conversione può rilasciare un documento provvisorio, per il breve periodo di tempo necessario alla conclusione della procedura amministrativa prevista per la consegna della nuova patente di guida emessa per conversione) è stato inserito nel testo dell'Accordo per esigenze dettate dalla normativa vigente in Israele e non trova invece applicazione concreta nell'ordinamento italiano. Infatti, nella normativa italiana non è previsto il rilascio di un documento provvisorio nelle more della definizione della conversione richiesta.
La possibilità di condurre veicoli sul territorio italiano (ed anche fuori dall'Italia) durante il perfezionamento della procedura di conversione è garantita dal possesso - da parte del titolare - della patente di guida israeliana, fino alla consegna di quella italiana; ciò sempre nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S. (e fuori dall'Italia, secondo le Convenzioni sulla circolazione internazionale)
Applicazione dell'articolo 8
Gli UMC possono (trattasi quindi di facoltà e non obbligo) chiedere:
- la traduzione ufficiale della patente di guida israeliana, ove lo ritengano necessario ai fini della conversione;
- specifiche informazioni ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente di guida di cui è richiesta alla conversione oppure circa i dati in essa riportati.
Attualmente, la richiesta d'informazioni può essere realizzata solo per il tramite delle rappresentanze diplomatiche israeliane. Infatti, per il momento, non è possibile eseguire lo scambio d'informazioni diretto tra le autorità competenti delle due Parti, in quanto non è stato ancora effettuato lo Scambio di Note Verbali previsto dalla parte finale del paragrafo 2 dell'articolo 8. Ovviamente qualunque aggiornamento in merito verrà opportunamente comunicato.
I recapiti delle Rappresentanze diplomatiche israeliane, a cui codesti UMC potranno fare riferimento per l'applicazione di tutte le procedure previste nell'Accordo, verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Applicazione dell'articolo 10
L'articolo 10 prevede che ogni scambio d'informazioni previsto dall'Accordo è effettuato nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali in vigore nella due Parti (salvo successive variazioni che saranno eventualmente oggetto di integrazioni all'Accordo). Ciò in quanto -come comunicato dal MAECI e dalla RPD MIT- Israele è destinatario di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea.
Pertanto non è stato necessario integrare l'Accordo con un allegato recante clausole in materia di trattamento dei dati personali, come avviene invece nel caso di negoziazione di Accordi con Paesi non destinatari di una decisione di adeguatezza.
Codesti UMC in sede di conversione di patenti israeliane, in merito al trattamento dei dati personali, applicheranno quindi le procedure normalmente in uso per il rilascio della patente di guida italiana.
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Come di prassi, si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Codesti UMC e DGT aggiorneranno conseguentemente i propri siti istituzionali.
(ing. Pasquale D'Anzi)
Allegato 1
Elenco degli stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in Italia
Allegato 2
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d'Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione (Italiano)
Allegato 3
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d'Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione (Ebraico)
Allegato 4
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d'Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione (Inglese)
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