Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/A/3757/15/124/61/13/1 del 18 maggio 2015

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.
Servizio Polizia Stradale.

 

Prot.: 300/A/3757/15/124/61/13/1 del 18/05/2015

(Indirizzi omessi)

 

OGGETTO: Quesito - autoveicoli destinati al soccorso stradale. Interpretazione art. 2, par. 1 lett. a) del Regolamento (CE) n. 561/2006.

 

   Si fa riferimento alla nota n. 14-21156. Rep. 220.15 del 27.11.2014, concernente l'oggetto.

   I veicoli destinati al soccorso stradale (c.d. carri attrezzi) sono, di regola, immatricolati come autoveicoli per uso speciale. Si tratta di veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio, sui quali possono essere trasportati persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature.

   In altri termini, i veicoli ad uso speciale, in ragione della specifica attrezzatura che li caratterizza, sono destinati ad un particolare e ben definito uso che non consente il trasporto di merce. Infatti, tali veicoli non hanno una portata, se non fittizia ai fini fiscali, hanno di norma una tara di poco inferiore a quella complessiva ammessa per l'autotelaio, su di essi possono prendere posto solamente le persone necessarie a garantire lo svolgimento del ciclo operativo dell'attrezzatura.

   Ciò premesso, come già chiarito con la circolare congiunta del 22 luglio 2011, prot. 300/A/6262/11/111/20/3, ai sensi dell'articolo 2, par. 1 lettera a), del Reg. (CE) n. 561/2006, gli autoveicoli immatricolati per uso speciale, in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci, sono esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento.

   Giova tuttavia precisare che, trattandosi di una classificazione nazionale (art. 54, comma l, lettera g, del C.d.S.), nell’eventualità di circolazione di tali veicoli all’estero, potrebbe verificarsi che sia data una interpretazione diversa rispetto a quella sopra enunciata, in presenza di un differente quadro giuridico per i veicoli in questione, anche se la definizione in base alla normativa UE si discosta lievemente da quella prevista dal vigente C.d.S. italiano ma non appare con essa in contrasto (1).

   E' infine opportuno ricordare che tali veicoli possono essere impiegati esclusivamente per l'attività di soccorso stradale, cioè per l’assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e, pertanto, al recupero e trasporto del veicolo fino al più vicino deposito ovvero in un luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni (2).

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Bisogno

 

 

(1) La direttiva 2001/116/CE definisce veicoli per uso speciale i veicoli destinati a trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali.
(2) Ved. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 0005544 del 29 febbraio 2012.

 

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