LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo III
PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
 (1)

Sezione I
Applicazione delle sanzioni sostitutive 
(artt. 53 - 76)

 

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Articolo 67
della L. n. 689/1981

Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione (2) (3)

 

  Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.

  Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.

 

(1) Rubrica così modificata dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Precedentemente la rubrica era: "Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi".
(2) Articolo così sostituito dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 aprile 1997, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

 

 

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OSSERVAZIONI

 Articolo in vigore dal 30 dicembre 2022.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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