LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo II
AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

 

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Articolo 51
della L. n. 689/1981

Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

 

  L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032 a euro 20658; ove la eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da euro 1032 a euro 10329; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".

 

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OSSERVAZIONI

 Articolo in vigore dal 15 dicembre 1981.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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