LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo II
AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI
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Articolo 46
della L. n. 689/1981
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 685. (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103".
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