LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo II
AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

 

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Articolo 46
della L. n. 689/1981

Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

 

  L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 685. (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103".

 

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OSSERVAZIONI

 Articolo in vigore dal 15 dicembre 1981.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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