LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo II
AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI
<< articolo precedente INDICE GENERALE articolo successivo >>
Articolo 45
della L. n. 689/1981
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 684. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258".
.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.