LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione III
Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni 
(artt. 32 - 39)

 

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Articolo 36
della L. n. 689/1981

Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

 

  La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

a)  omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
b)  non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

  Per gli effetti previsti dalla lett. b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

 

 

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OSSERVAZIONI

 Articolo in vigore dal 15 dicembre 1981.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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