Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 33938 del 13 novembre 2023
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 0033938 del 13/11/2023
OGGETTO: Avvio processo di censimento dei centri 870 sui sistemi della motorizzazione.
Premessa
Si fa riferimento alla disciplina della revisione periodica dei veicoli cd. pesanti, ovvero veicoli a motore “con massa complessiva ...(omissis)... superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi”.
Come è noto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 870 del 1986, le revisioni di tali veicoli è effettuata, oltre che presso gli UMC, anche presso i c.d. “centri 870” ovvero sedi autorizzate dall’Amministrazione per l’espletamento delle attività di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, nonché di veicoli con massa complessiva a pieno carico anche inferiore o uguale a 3,5 t se capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente.
Peraltro, ai sensi dell’articolo 80, comma 8, del codice della strada – all’esito delle ultime modifiche apportate tra il 2018 ed il 2021 – la possibilità di effettuare operazioni di revisione periodica “veicoli pesanti” è stata estesa anche a centri di controllo privati.
Ai sensi del DM 15.11.2021, come modificato dal DM 21.9.2023, dunque, la revisione dei veicoli pesanti potrà essere svolta presso i cd. “operatori autorizzati”, ovvero soggetti titolari dell’autorizzazione di cui all'art. 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1998, necessario per l’espletamento delle attività di revisione sui veicoli pesanti in parola.
Ai sensi dell’articolo 19-bis dello stesso DM 15.11.2021, i centri 870 potranno continuare ad operare ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 870 del 1986 fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto con il quale saranno, tra l’altro, definite le tariffe per la revisione dei veicoli pesanti.
Tanto premesso, con l'obiettivo di favorire la prossima migrazione al nuovo modello operativo dettato dalla conferente novellata disciplina, si forniscono di seguito le istruzioni operative per avviare il censimento dei centri 870 sui sistemi di motorizzazione; tanto costituirà la base per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi in corso di implementazione per la raccolta delle disponibilità ad effettuare le revisioni sui veicoli pesanti.
Inserimento delle richieste di censimento dei centri 870
Il censimento può essere richiesto a cura di:
- titolare del centro 870 (centro 870 di seguito definito anche come “impresa”);
- Studio di consulenza automobilistica di cui alla legge 264/91 (di seguito anche “soggetto 264”).
Per effettuare il precaricamento delle informazioni, il soggetto preposto dovrà:
- Accedere dal Portale dall’Automobilista tramite SPID alla sezione “Accreditamento utente” – nel caso del titolare del centro. Accedere dal Portale del Trasporto tramite credenziali – nel caso di soggetto 264. All’interno degli applicativi sarà disponibile il manuale utente.
- Compilare nella maschera dedicata la sezione “Inserimento Dati Utente” con i campi relativi all’email del titolare, dell’officina e alla PEC.
- Procedere alla compilazione della sezione “Seleziona Tipologia Accreditamento e Sede Impresa” indicando la tipologia di accreditamento/autorizzazione in possesso e inserendo in un apposito campo il codice fiscale dell’impresa.
- Indicare nella sezione “Sedi impresa” la sede per la quale si sta effettuando il censimento. Indicare nella sezione “Inserimento dati” il codice dell’Impresa.
- Allegare nell’apposita sezione in un unico file pdf (che non superi il limite dimensionale in MB stabilito all’interno del manuale utente) il documento attestante la titolarità dell’impresa e l’autorizzazione ex art. 19 della legge 870 allo svolgimento di revisioni di veicoli superiori a 3,5t rilasciata dall’UMC (o, in alternativa, un documento comprovante l’ultima seduta di revisione veicoli pesanti effettuata). Nel caso in cui il processo sia attivato da parte di un soggetto 264, lo stesso soggetto dovrà effettuare il caricamento anche della delega e del documento di identità del titolare dell’Impresa.
- Confermare e inviare la richiesta all’UMC che avrà il compito di verificare la richiesta, validarla o rigettarla.
A valle dell’invio della richiesta e successivamente alla verifica da parte dell’UMC competente, il titolare dell’impresa riceverà una comunicazione via mail da cui sarà possibile:
> In caso di esito positivo, visualizzare la pratica;
> In caso di esito negativo, prendere visione della motivazione del rigetto.
Eventuali richieste di assistenza saranno inoltrate ai canali esposti nella sezione contatti del Portale dell’Automobilista.
La presente circolare è pubblicata sui portali web dell’Amministrazione.
(ing. Pasquale D'Anzi)
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