Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 7484 del 24 febbraio 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7484 del 24/02/2025
Circolazione Stradale - Art. 140 del Codice della Strada e artt. 589 e 589-bis c.p. - Incidente stradale - Omicidio colposo - Concorrente condotta colposa della vittima - Principio di affidamento - Evento eccezionale ed imprevedibile - Condizioni - In ambito della circolazione stradale, la diffusività del pericolo impone un ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti, e l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania, in data 3 ottobre 2023, ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di (Omissis) di condanna di (Soggetto 1) in ordine al reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., commesso in danno di (Soggetto 2) il 25 ottobre 2015, alla pena ritenuta di giustizia.
1.1. Il processo ha ad oggetto un incidente stradale, ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. Alla data su indicata, intorno alle ore 1.45 di notte, (Soggetto 1), percorrendo la strada provinciale n. (Omissis) direzione (Omissis), all'altezza del km 6,400 (in un tratto rettilineo, munito di adeguata illuminazione), alla velocità di 70 km/h, a fronte del limite di 50 Km/h presente in loco, aveva investito da tergo una bicicletta che lo precedeva nello stesso senso di marcia e in tal modo aveva fatto sbalzare in aria il conducente (Soggetto 2), il quale era ricaduto sul parabrezza e, per effetto della frenata, sul manto stradale. In conseguenza dell'impatto, (Soggetto 2) era deceduto, pressoché sul colpo. Le analisi effettuate avevano consentito di accertare che (Soggetto 2) aveva assunto sostanze stupefacenti ed era in stato di ebbrezza al momento del sinistro, essendo stato rilevato un tasso alcolemico pari a 2,79 g/l.
1.2. Nei confronti di (Soggetto 1) sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione degli artt. 141 e 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. È stata, altresì, riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, u.c., cod. pen. per la concorrente condotta colposa della vittima, consistita nell'avere condotto una bicicletta sprovvista di dispositivo di illuminazione posteriore, in orario notturno, su strada extraurbana e in stato di etilismo.
2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità.
Il difensore osserva che l'imputato stava viaggiando a velocità regolare e che, nell'immediatezza, non gli era stata contestata alcuna infrazione; di contro, la persona offesa si era posta alla guida di una bicicletta in orario notturno, senza alcuna segnalazione luminosa, in forte stato di ebbrezza e di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti e stava percorrendo il centro della carreggiata. Il sinistro, pertanto, era da addebitare esclusivamente la condotta della vittima, che aveva invaso la corsia di marcia dell'autovettura Volkswagen (Omissis), provenendo dalla corsia contromano direzione (Omissis). Fra l'altro, neppure il perito aveva chiarito se, nelle circostanze del caso delineate dalla sentenza, la velocità di 50 km/h avrebbe con certezza impedito l'incidente. La Corte d'Appello, dunque, avrebbe dovuto considerare che l'imputato non aveva potuto evitare l'impatto con la bicicletta, proprio perché tale impatto era inevitabile e imprevedibile.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in particolare, degli artt. 530, comma 2, e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per travisamento della prova. Il difensore ribadisce che dall'istruttoria espletata era emerso, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'invasione della corsia opposta di marcia effettuata dalla bicicletta condotta dalla vittima aveva rivestito efficacia causale determinante nella causazione del sinistro de quo; che l'imputato si era trovato dinanzi ad una circostanza imprevedibile eccezionale e atipica; che la vittima a bordo del velocipede non indossava il giubbotto retroriflettente imposto dal codice della strada e era, altresì, privo di casco protettivo e di dispositivi per le segnalazioni visive notturne; che la vittima era in stato di grave ebbrezza alcolica.
2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il difensore rileva che, nel caso di specie, dovevano essere riconosciute le circostanze attenuanti su indicate e la pena avrebbe dovuto essere sospesa.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore lamenta l'eccessività della pena inflitta, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
2.5. Con il quinto motivo, ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato, consumato nell'anno 2015.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto L. T., ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore dell'imputato in data 6 dicembre 2024 ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. I primi due motivi, con cui si censura l'affermazione della responsabilità, sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi delle doglianze già fatte valere in sede di impugnazione, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e, comunque, manifestamente infondati.
2.1. La Corte di Appello ha dato conto, in maniera adeguata, della sussistenza della condotta colposa dell'imputato e del nesso di causalità fra tale condotta e l'evento.
Occorre evidenziare, in primo luogo, come nelle sentenze di merito, che, in quanto conformi, possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218), l'incidente sia stato ricostruito, sulla base dei rilievi planimetrici e descrittivi e delle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, nel modo seguente alle ore 1,45 di notte, in un tratto di strada provinciale rettilineo e dotato di illuminazione pubblica adeguata, l'imputato, marciando ad una velocità di almeno 70 km/h, superiore al limite di 50 Km/h presente in loco, aveva impattato da tergo con la bicicletta (priva di dispositivi di illuminazione) condotta dalla persona offesa, che lo stava precedendo nel suo stesso senso di marcia, ad un metro di distanza dal margine destro della carreggiata, in stato di etilismo.
La Corte ha rilevato, in maniera coerente con le risultanze richiamate, che l'imputato aveva violato le norme del codice della strada e, in particolare, l'art. 142 CdS, per avere viaggiato ad una velocità di 70 km/h, e l'art. 141 CdS, per non avere conservato il controllo del mezzo, in modo da essere in grado di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
I giudici si sono, anche, soffermati sul giudizio controfattuale, spiegando che la velocità eccessiva aveva "compresso" i tempi di avvistamento e che una più moderata velocità avrebbe consentito di frenare ed evitare l'evento. Infine hanno rilevato che la condotta colposa della vittima valeva ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. ma non anche a escludere il nesso di causalità, in quanto il conducente del veicolo non solo ha l'obbligo di attenersi alle regole che riguardano il movimento del mezzo da lui condotto, ma deve, altresì, prefigurarsi l'altrui condotta imprudente o negligente e, persino, imperita.
2.2. Il ricorrente, di contro, nel censurare l'affermazione della responsabilità, muove dalla premessa apodittica per cui l'imputato stesse viaggiando a velocità regolare e la vittima, provenendo da senso di marcia contrario, avesse invaso la sua corsia, senza, tuttavia, indicare elementi a sostegno della diversa ricostruzione e senza neppure dedurre il travisamento da parte dei giudici di merito di elementi probatori specifici.
La reiterata affermazione contenuta nel ricorso, per cui la condotta colposa della vittima aveva rappresentato un evento eccezionale e imprevedibile, si fonda, in primo luogo, sulla circostanza, smentita dalle risultanze richiamate, per cui la vittima stesse marciando nella opposta corsia di marcia e avesse invaso quella percorsa dall'imputato. Tale affermazione, in ogni caso, non tiene conto del contenuto del c.d. principio di affidamento, come elaborato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ambito di circolazione stradale, ove la diffusività del pericolo impone un ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti e l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità" (ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, B. Rv. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, T., Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, M., Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 272223).
3. Il terzo e il quarto motivo, inerenti trattamento sanzionatolo, sono inammissibili. Al riguardo è sufficiente rilevare che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute, così come sono stati concessi il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione.
La censura relativa alla eccessività del trattamento sanzionatorio nel suo complesso è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato ragioni in fatto o in diritto a sostegno della doglianza.
La circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen, infine, non è ontologicamente configurabile nel caso di specie. Invero tale articolo prevede che il giudice possa diminuire la pena, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato norma degli artt. 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato.
Si tratta di circostanza configurabile, dunque, solo nel caso di concorso di persone nel reato doloso e nel caso di cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. e non anche nel caso, del tutto diverso, del concorso causale di condotte colpose, in cui manca la necessaria e reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui (Sez.4, n. 11439 del 04/10/2012, dep. 2013, T., Rv. 255419 - 01; Sez. 4, n. 11908 del 05/06/1991, S., RV 191224), né tanto meno nel caso in cui sia riconosciuto il concorso della condotta colposa della vittima alla produzione dell'evento.
5. Il quinto motivo, con cui si chiede dichiararsi la prescrizione, è manifestamente infondato.
In disparte dal rilievo che l'inammissibilità del ricorso, avendo precluso l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non avrebbe consentito di far valere o rilevare una causa estintiva del reato, quale la prescrizione, verificatasi dopo la sentenza d'appello (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205), si osserva, comunque, che il termine di prescrizione nel caso in esame non è decorso.
In tema di prescrizione la legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli) ha riscritto 157 cod. pen., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. La normativa ha, inoltre, inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei termini per alcuni reati, fra i quali quello di cui all'art. 589, commi 2 e 3 cod. pen. Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, era punito con pena massima di sette anni di reclusione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione di quattordici anni e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma cosi determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2025.
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