Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 7069 del 20 febbraio 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 7069 del 20/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 219 e 222 del Codice della Strada e 590-bis c.p. - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta - Mancata applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente - Correzione d'ufficio della sentenza - Emissione della nuova sentenza de plano e senza contraddittorio - Nullità assoluta - Conseguenze - Con la sentenza di applicazione della pena per il reato di omicidio stradale non aggravato, il giudice di merito deve applicare, motivandole e senza essere vincolato all'eventuale accordo intercorso tra le parti, le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada, non potendo applicare le stesse correggendo d'ufficio la sentenza ed emettendone una nuova de plano e senza contraddittorio, evitando in tal modo che la stessa sia affetta da nullità assoluta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di (Omissis) ha ordinato d'ufficio la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. della propria precedente sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale era stata applicata a (Soggetto 1) la pena per il reato ex art. 589-bis, primo e ottavo comma, cod. pen., disponendo la correzione nel senso dell'applicazione anche della sanzione amministrativa della revoca della patente ex art. 222, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), trattandosi di sanzione obbligatoria, sicché emendabile con la procedura per la correzione dell'errore materiale de plano.
2. Ricorre (Soggetto 1), a mezzo del difensore avv. (Soggetto 2), che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge sostanziale e processuale, in riferimento agli artt. 127, 130 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 222 cod. strada, perché emesso de plano e senza contraddittorio nonché, anche ai fini dell'interesse al ricorso, rappresentando che la sanzione amministrativa della revoca della patente non è obbligatoria e predeterminata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, sicché non può essere disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che, a norma dell'articolo 130, comma 1-bis, cod. proc. pen. il giudice procede d'ufficio, in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla rettificazione della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo, dovendosi in ogni altro caso, quando viene assunto un provvedimento pregiudizievole, procedere in contraddittorio a norma dell'articolo 127 cod. proc. pen.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di sentenza di patteggiamento, il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 49 della legge 23 giugno 2017, n. 103), trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena" (Sez. 6, n. 21891 del 08/07/2020, D., Rv. 279559-01, ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione proposta dal pubblico ministero con riguardo alla riduzione operata dal giudice in misura superiore ad un terzo).
Si è, del resto, precisato che "l'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024, A., Rv. 286197-01, in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.).
2.2. Poste tali premesse, si deve concludere che la correzione d'ufficio della sentenza di patteggiamento è consentita anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative a carattere predeterminato.
3. Come ha correttamente rilevato il ricorso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis del cod. pen.".
Alla luce dell'intervento del giudice delle leggi, quindi, nel caso dell'applicazione della pena per il reato di omicidio stradale non aggravato ai sensi dei commi secondo e terzo della fattispecie incriminatrice, il giudice conserva la discrezionalità nella individuazione del tipo di sanzione amministrativa accessoria da applicare e, quando opti per quella temporanea, deve determinarne anche la durata.
3.1. A tenore del provvedimento impugnato, risulta che la sentenza di applicazione della pena aveva per oggetto l'ipotesi non aggravata dell'omicidio stradale, sicché il giudice di merito, che ben doveva applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada, avrebbe però dovuto motivare, senza essere vincolato all'eventuale accordo intercorso tra le parti (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, C., Rv. 285426-01), la scelta del tipo di sanzione (revoca/sospensione) e, nel caso dell'opzione per il provvedimento temporaneo, sulla durata della stessa.
3.2. Si comprende, quindi, che il provvedimento di correzione dell'errore materiale assunto d'ufficio, senza contraddittorio, non era consentito poiché il giudice non era tenuto all'applicazione "automatica" di una sanzione amministrativa, ma avrebbe piuttosto dovuto motivare la scelta e, nel caso della sanzione temporanea, individuarne anche la durata.
4. Risulta, quindi, violato il principio del contraddittorio stabilito dall'articolo 127 cod. proc. pen., cui consegue la nullità generale prevista dall'articolo 178 cod. proc. pen.
4.1. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che "il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, B., Rv. 265638).
Si è, poi, precisato che "l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale" (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Z., Rv. 279219).
Come si è detto, nel caso in esame, l'interesse al ricorso è stato adeguatamente dimostrato.
4.2. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio alla luce del principio varie volte espresso da questa Corte regolatrice, secondo il quale "in tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio" (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, M., Rv. 279397-01, in tema di declaratoria di inammissibilità assunta de plano dal presidente del Tribunale di sorveglianza fuori delle ipotesi previste alla legge).
Il giudice del rinvio, nella piena libertà delle proprie determinazioni di merito, fissata l'udienza camerale, esaminerà, nel contraddittorio, la questione della correzione della sentenza di applicazione della pena, facendo applicazione del principio espresso da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 - dep. 2020, M., Rv. 279349-01.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis) - Ufficio GIP.
Così è deciso in Roma il 22 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2025.
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