Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 7015 del 20 febbraio 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7015 del 20/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante - Patteggiamento - Misura della revoca della patente - La guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool aggravata dall'aver provocato un seppur modesto incidente stradale, collocata nella fascia di maggiore gravità della disposizione sanzionatoria penale, da luogo ad una condizione particolarmente pericolosa, trattandosi di "comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, tenuto in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali", rendendo quindi giustificabile una severa misura "di natura preventiva", oltre che punitiva con la conseguenza che la scelta di non operare un'eventuale graduazione della sanzione, rendendo automatica la sanzione della revoca della patente, risponde ad un criterio di prevenzione generale non irragionevole, data la sua valenza preventiva e deterrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza di patteggiamento, pronunciata il 2 ottobre 2024, il Tribunale di (Omissis) ha applicato a (Soggetto 1), previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, cod. strada, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2 bis cod. strada, con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale.
E' stata altresì applicata la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, poiché il tasso alcolemico riscontrato, al momento della guida in stato di ebbrezza era superiore a 1,5 g/l (2,15 alla prima rilevazione e 2,08 alla seconda).
2. (Soggetto 1) ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione quanto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Ha osservato in proposito che, in tema di patteggiamento, sebbene il giudice debba applicare le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti, è comunque tenuto a motivare adeguatamente sul punto, alla luce delle circostanze del caso concreto.
Infatti, ai sensi dell'articolo 222 cod. strada, non ricorre alcun automatismo sanzionatorio per cui debba essere applicata automaticamente la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, senza alcuna possibilità di esercizio di un apprezzamento discrezionale da parte del giudice, omettendo di valutare il contesto specifico e le ragioni sottese all'applicazione della suddetta sanzione.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità, osservando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 2023, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente la revoca automatica della patente per l'ipotesi aggravata dell'art. 186 cod. strada; pertanto, data l'obbligatorietà della misura, non è ravvisabile un obbligo di motivazione circa l'applicazione (doverosa, e non discrezionale) della sanzione amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto oggetto di censura, deve essere richiamata la parte motiva della sentenza n. 194 del 19/09/2023 della Corte Costituzionale, pure indicata dal Procuratore Generale, avente a oggetto lo scrutinio di legittimità dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.s., nella parte in cui prevede l'applicazione automatica della revoca della patente di guida anche per colui che abbia causato un incidente ma non provocato danni a terzi.
In tale sede, il Giudice delle leggi ha premesso che la previsione di una sanzione fissa può essere considerata compatibile con il quadro costituzionale solo a seguito di un controllo strutturale della fattispecie e attraverso la dimostrazione che la sanzione medesima possa considerarsi effettivamente proporzionata rispetto alla gamma dei comportamenti tipizzati, secondo un principio da intendersi integralmente applicabile anche alle sanzioni amministrative di tipo accessorio; in ciò richiamando, tra le altre, i principi dettati nella sentenza n. 88/2019, che ha dichiarato illegittimo l'art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui non consente di disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590- bis cod. pen. (circostanze tra le quali, va rilevato, sono comprese proprio quelle attinenti all'essersi posto alla guida in stato di ebbrezza).
La stessa Corte ha quindi ritenuto che lo stato di un soggetto che si trovi (come nel caso in esame) in una condizione di ebbrezza data dal superamento della soglia di 1,5 g/l, ovvero quella collocata nella "fascia" di maggiore gravità della disposizione sanzionatoria penale, dia luogo a una condizione particolarmente pericolosa e che anche l'eventuale modestia dell'incidente causato non sia tale da smentire la rilevanza della condotta, trattandosi di "comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, tenuto in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali", rendendo quindi giustificabile una severa misura "di natura preventiva" (oltre che punitiva) tendente alla protezione di beni giuridici primari; con la conseguenza che la scelta di non operare un'eventuale graduazione della sanzione, a seconda della gravità dell'incidente - rendendo automatica la sanzione della revoca - risponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole, data la sua valenza preventiva e deterrente.
La Corte ha altresì escluso una violazione del principio di parità di trattamento in relazione alla situazione creatasi in riferimento alla sanzione accessoria conseguente alla commissione dei reati previsti dagli artt. 589-bis e 590- bis cod. pen., in ragione della citata sentenza n. 88/2019, e ciò proprio in considerazione dell'applicazione di tale regime a soggetti che non si siano posti alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
Ritiene quindi il Collegio che le suddette considerazioni siano richiamabili anche in relazione alle questioni sollevate dalla difesa; dovendosi pertanto ritenere non suscettibile di ulteriore rilievo - tanto in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza dettati dall'art. 3 Cost. quanto in riferimento a quello di finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. - la previsione automatica della revoca della patente di guida nei confronti di soggetto che si sia posto alla guida in stato di rilevante alterazione alcolica, causando un incidente, con pericolo concreto per l'altrui incolumità.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico della medesima, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma l'8 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2025.
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