Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 12244 del 28 marzo 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12244 del 28/03/2025
Circolazione Stradale - Art. 140 e 186 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Aggravante della guida in stato di ebbrezza - Nesso eziologico - Collegamento concreto tra il sinistro e lo stato di alterazione - In tema di guida in stato di ebbrezza sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di (Omissis) che aveva riconosciuto (Soggetto 1) colpevole del reato di guida nottetempo in stato di ebbrezza da cui era conseguito un incidente stradale, di cui all'art. 186, commi 2, 2 bis e 2 sexies C.d.S., e l'aveva condannata alla pena di giustizia.
2. Lamenta la ricorrente, con due distinti motivi di ricorso, entrambi concernenti l'aggravante di avere provocato un sinistro stradale, vizio motivazionale e travisamento della prova dichiarativa di due testimoni che, precedendo nella marcia l'autovettura della (Soggetto 1) avevano notato un veicolo di colore grigio che procedeva a elevata velocita in mezzo alla strada avevano avuto notizia che detto veicolo aveva finito per impattare con il veicolo della loro conoscente.
Con una seconda articolazione assume difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento al criterio di giudizio utilizzato dalla Corte di appello per riconoscere la responsabilità della (Soggetto 1), in ragione di una valutazione assertiva, basata sulla mera presenza della (Soggetto 1) sulla sede stradale invece che sull'individuazione, sulla base di elementi oggettivi, ovvero alla stregua dei contributi dichiarativi dei testimoni, del contributo della ricorrente alla realizzazione del sinistro o, comunque della indispensabile relazione di strumentalità-occasionalità tra lo stato di alterazione e l'incidente stradale, accertamento che era del tutto mancato.
La difesa ha depositato memoria difensiva con la quale ha ribadito i motivi di doglianza, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, G.) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
3.1 Nessun travisamento di prova decisiva risulta presente nella sentenza impugnata, atteso che il giudice distrettuale ha fornito adeguata evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto irrilevante la deposizione di alcuni testimoni mentre, nel valorizzare le risultanze obiettive che derivavano dagli accertamenti della polizia giudiziaria sul luogo del sinistro, ha concluso che anche il veicolo della (Soggetto 1), al momento dell'urto si trovava al centro della strada di montagna, caratterizzata da una serie di curve a visuale non libera, che percorreva in discesa a velocità non prudenziale.
Del tutto logica deve pertanto riconoscersi la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato una relazione di necessaria occasionalità tra la condizione di ebbrezza alcolica e le difficoltà palesate dalla (Soggetto 1) di seguire, in maniera lineare e in ora notturna, un percorso stradale in discesa, caratterizzato da curve a visuale non libera e privo di illuminazione, così da contribuire alla verificazione del sinistro che si era realizzato al centro della semicarreggiata, tenuto altresì conto degli obblighi di specifica prudenza e cautela che gli utenti della sede stradale devono osservare lungo i pendii di montagna caratterizzati da forte pendenza, limitazione della carreggiata e tornanti, che, ai sensi dell'art. 102 C.d.S., comportano altresì il dovere per i conducenti dì rallentare la marcia, fino a fermarsi, onde consentire il transito in sicurezza degli utenti della strada.
La motivazione della sentenza impugnata, invero, oltre a non incorrere in alcun travisamento delle emergenze istruttorie, che sarebbe comunque risultato privo dell'indispensabile carattere della decisività, ha operato un vaglio degli apporti dichiarativi del tutto logico, confrontandolo con l'esito degli accertamenti della polizia giudiziaria nel rapporto informativo, che teneva conto delle caratteristiche del luogo del sinistro e degli elementi oggettivi rilevati, da cui emergeva che la conducente, odierna imputata, non era stata in grado di mantenere la semicarreggiata di propria competenza e destreggiarsi lungo i tornanti della strada di montagna che stava percorrendo.
4. Per tali ragioni risulta altresì manifestamente infondata la seconda ragione di censura, strettamente connessa alla prima, in quanto il giudice distrettuale ha riconosciuto la relazione di necessaria occasionalità-strumentalità tra la condizione di ebbrezza alcolica della prevenuta e il sinistro stradale poiché, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (sez. 4, n. 5991 del 24/10/2017, F., Rv.271557-01), circostanza questa adeguatamente valutata e riconosciuta dai giudici di merito in ragione del grado di ebbrezza alcolica accertato e delle circostanze che avevano dato luogo al sinistro.
5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2025.
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