Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 10916 del 19 marzo 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10916 del 19/03/2025
Circolazione Stradale - Art. 186 e 222 del Codice della Strada - Applicazione della pena su richiesta - revoca della patente di guida - Accordo tra le parti e ragionevolezza dell'automatismo sanzionatorio - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool aggravato dall'aver provocato un incidente stradale in ore notturne, la norma che prevede l'accordo tra le parti non contempla che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie possano entrare a far parte del patto, non avendole inserite nel contenuto negoziale, ma stabilisce solo che l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice di "non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata".
RITENUTO IN FATTO
1. L'imputato (Soggetto 1) ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di (Omissis) ha applicato allo stesso una pena per il reato di cui all'art. 186, commi 2, 2-bis e 2-sexies, codice strada, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per anni uno, dandosi atto, nella sentenza impugnata, della irrilevanza della clausola contenuta nell'accordo con la quale le parti abbiano inteso determinare contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie, la revoca della patente e la confisca del mezzo essendo imposte dalla legge (art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, codice strada).
2. La impugnazione è stata affidata a un motivo unico, con il quale la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al ritenuto automatismo della revoca di che trattasi. In particolare, il difensore ha operato un rinvio alla sentenza n. 88/2019 (con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole la norma di cui all'art. 222 del codice strada come novellata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, laddove prevedeva l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria più grave nei casi di condanna o applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., ritenendola proporzionata solo nelle ipotesi più gravi previste dai summenzionati articoli di legge), osservando che analoga irragionevolezza avrebbe l'automatismo di detta sanzione nell'ipotesi prevista dall'art. 186 del codice strada.
In subordine, nel caso di diversa interpretazione, la difesa ha chiesto rimettersi la questione della coerenza costituzionale di tale norma al giudice delle leggi, tale automatismo essendo stato escluso con riferimento a ipotesi più gravi di quella all'esame.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto (Omissis), ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le ulteriori conseguenze di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, pur proponibile a norma dell'art. 448, cod. proc. pen., anche a seguito della novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, che ha introdotto il comma 2 bis, secondo quanto stabilito dal diritto vivente (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, M., Rv. 279349 - 01), è tuttavia inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e della prospettata questione di incostituzionalità, avendo la difesa proposto questioni già definite in ordine all'interpretazione dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., quanto al contenuto dell'accordo tra le parti e alla ragionevolezza dell'automatismo sanzionatorio.
2. Sotto il primo profilo, infatti, a norma dell'art. 444, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., interessato dalla recente novella legislativa di cui al D.Lgs. n. 150/2022 (art. 25), "L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato".
Orbene, se può considerarsi indubbia la natura "convenzionalmente penale" della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, come ha già precisato dal giudice delle leggi (n. 68 del 2021), valorizzandone i connotati particolarmente punitivi e la finalità dissuasiva, rinviando anche alla cornice convenzionale (Corte EDU, sentenza 4 gennaio 2017, R. c. S.; sentenza 17 febbraio 2015, B. c. F.; decisione 13 dicembre 2005, N. c. S.; sentenza 21 settembre 2006, M. c. R.), è tuttavia evidente che il legislatore, nel novellare l'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., ha operato una precisa scelta, non prevedendo che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie possano entrare a far parte del patto, non avendole inserite nel contenuto negoziale, ma stabilendo solo che l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice di "non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata".
Da qui la permanente validità dei principi di diritto, più volte affermati da questa Corte di legittimità anche a seguito della modifica dell'art. 444, come sopra riportata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, C., Rv. 285426 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida; principio che attualizza l'orientamento formatosi prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 150/2022, espresso, tra le altre, da sez. F. n. 24023 del 20/08/2020, R., Rv. 279635 - 01; Sez. 4, n. 18538 del 14/01/2014, R., Rv. 259209 - 01; n. 8022 del 28/10/20, G., Rv. 258622 - 01).
3. Né coglie nel segno il richiamo difensivo ad altro pronunciamento del giudice delle leggi, al fine di prospettare la non coerenza della previsione con la Carta fondamentale proprio nella prima delle sentenze richiamate, la n. 48556 del 2023, questa Sezione ha già spiegato, in maniera qui condivisa, che nella parte motiva della sentenza n. 88 del 2019, per giustificare l'automatismo della sanzione amministrativa accessoria più afflittiva nei casi di omicidio e lesioni stradali aggravati, i giudici della Consulta hanno ritenuto che "porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime". Cosicché, al di sotto di questo livello - osserva la Consulta - pur in presenza di comportamenti connotati da colpa, l'automatismo della sanzione amministrativa non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità e deve "cedere alla valutazione individualizzante del giudice". Per queste ragioni, i giudici della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, codice strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se queste non sono aggravate dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa", al contempo, però, ritenendo conforme ai principi costituzionali l'automatica previsione della revoca in caso di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-bis, comma 2, cod. pen.
Il che risponde pienamente alla prospettata questione di legittimità costituzionale, trattandosi di situazioni diverse, rispetto alle quali la comparazione non attiene alla maggiore o minore gravità dei reati, quanto piuttosto alla maggiore o minore pericolosità delle condotte, tenuto conto del principio di prevenzione che permea il comparto della legislazione stradale.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non risultando ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2025.
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