Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 10480 del 17 marzo 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10480 del 17/03/2025
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, per sinistro stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare serio pericolo alla collettività, anche senza il coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; in quanto al significato da attribuire al verbo "provocare" utilizzato dal legislatore, è indubbio che lo stesso richiami la necessità che il sinistro sia determinato o favorito dalla condotta di guida del soggetto agente che si trovi in stato di ebbrezza.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di (Omissis) del 25 novembre 2022, che aveva ritenuto (Soggetto 1) responsabile del reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2-bis, cod. strada, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, con revoca della patente di guida perché ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale in orario notturno.
2. I fatti sono stati ricostruiti come segue dai giudici del merito. In data 2 maggio 2020, alle ore 05:50 circa, personale della Polizia Stradale di (Omissis) ((Soggetto 2) e (Soggetto 3)), veniva inviato dalla Centrale operativa di (Omissis), per un incidente stradale con lesioni, ad (Omissis) sulla Strada provinciale n. (omissis).
3. Il personale della Polizia stradale constatava che si trattava di un incidente autonomo in cui era rimasto coinvolto un motociclo e il conducente, poi identificato in (Soggetto 1), aveva riportato lesioni ed era già stato trasportato all'Ospedale di (Omissis) tramite ambulanza. Di lì a poco, giungeva il padre del conducente e gli agenti procedevano alla identificazione del veicolo e dell'imputato.
Ultimati i rilievi stradali, gli Agenti richiedevano gli accertamenti urgenti relativi all'assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope, tramite la Centrale Operativa, che inviava la richiesta direttamente all'Ospedale ove era stato trasportato d'urgenza il ferito con autoambulanza. Gli Agenti si portavano all'Ospedale di (Omissis) ove parlavano con il conducente del motociclo.
Dalla testimonianza della madre del conducente e da quella di un suo amico, era emerso che il (Soggetto 1) aveva partecipato, la sera del primo maggio, ad una cena a casa di amici e che, secondo quanto dalla stessa riferito, era stato accompagnato dalla stessa madre in auto e poi ripreso tra le 22,30 e le 23,00. Al mattino successivo, intorno alle ore 5,30, l'imputato era uscito di casa, secondo le dichiarazioni della madre, per aiutare degli amici a mungere le mucche. Lo stesso imputato aveva riconosciuto di aver consumato, durante la cena con gli amici, sostanze alcoliche, tipo birra.
Il (Soggetto 1) dichiarava di non ricordare la dinamica dell'incidente, riferendo di soffrire di pressione bassa e di aver avuto anche mancamenti. Dalle analisi di laboratorio, eseguite presso l'Ospedale di (Omissis), era emerso l'esito positivo all'alcool nel sangue, con valore pari a 2,60 g/l alla prima prova e a 2,29 g/l all'esito della seconda prova.
4. La Corte di Appello, disattendendo il motivo d'impugnazione legato all'affermata inutilizzabilità dei risultati dell'esame alcolemico, dopo aver chiarito che l'eventuale violazione dell'obbligo di avvisare l'indagato di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non avrebbe comunque determinato l'inutilizzabilità degli accertamenti, ma semmai una nullità di ordine generale, ha accertato che, nel caso di specie, non vi era prova della violazione eccepita dall'imputato.
Ciò perché, dalla documentazione prodotta dal P.M. in primo grado e dalla deposizione del teste (Soggetto 2), emergeva che, all'atto dell'intervento della Polizia Stradale sul luogo del sinistro, (Soggetto 1) era già stato trasportato ambulanza al Pronto Soccorso per le lesioni subite. Pertanto, gli agenti avevano richiesto alla Centrale Operativa di inviare al nosocomio i moduli per procedere all'esecuzione degli esami strumentali volti a stabilire l'eventuale presenza di alcol o di sostanze stupefacenti nell'organismo del conducente del veicolo. Nel modulo relativo alla verifica dello stato di ebbrezza era espressamente indicato di dare avviso alla persona, all'atto della richiesta del previsto consenso al prelievo dei campioni biologici, che, per l'esecuzione degli accertamenti urgenti richiesti, la stessa aveva facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen.
Dunque, come anche riferito dal teste (Soggetto 2), l'adempimento dell'obbligo di avviso era stato demandato al personale medico, ai sensi dell'art. 348, comma 4, cod. proc. pen. e la richiesta era stata ricevuta, come provato in atti, dall'infermiera (Soggetto 4), per cui non vi erano ragioni per ritenere che l'avviso non fosse stato in effetti rivolto all'indagato. Lo stesso (Soggetto 1), che pure si era attivato su altri fronti nel richiedere prove, nulla aveva dedotto o chiesto di provare su tale aspetto del procedimento, restando la tesi difensiva a livello di mera congettura.
5. Quindi, la Corte territoriale ha condiviso l'accertamento di responsabilità compiuto dal primo giudice in relazione alla guida in stato di ebbrezza, posto che il doppio esame del sangue aveva confermato la presenza del tasso alcolemico contestato. Inoltre, era da escludersi, perché contrastante con i dati esterni rilevati, la tesi che l'incidente potesse essere derivato da mera distrazione o per eccesso di velocità. Il lavoro di pubblica utilità non poteva essere concesso in presenza della stessa circostanza aggravante.
6. Avverso tale sentenza, (Soggetto 1), a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, articolato su tre distinti aspetti, che di seguito si riporta nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
6.1. Con il motivo, si deduce vizio di motivazione, in relazione al fatto che:
- la sentenza impugnata non aveva fornito, in motivazione, adeguata risposta alle esplicite osservazioni formulate nel motivo d'appello relativamente alla inutilizzabilità degli accertamenti urgenti. In particolare, la difesa evidenzia l'esistenza, agli atti del processo, di moduli completamente in bianco, regolarmente trasmessi dalla Polizia Stradale competente all'Ospedale e mai compilati, ciò soprattutto con riferimento al modulo relativo al "consenso informato", che l'Ospedale avrebbe dovuto compilare e restituire alla Polizia di (Omissis). Ad avviso del ricorrente, ciò sarebbe sufficiente a provare che in realtà l'avviso della possibilità di farsi assistere da difensore non era stato dato. Inoltre, il ricorrente deduce la illogicità della motivazione, che aveva ritenuto irrilevante la doglianza che il verbale del Pronto Soccorso fosse datato 2 maggio 2020 (contenente la diagnosi anche dell'alto valore del tasso alcolemico), pur avendo il laboratorio dell'Ospedale ricevuto il campione il successivo 4 maggio 2020.
- sotto ulteriore profilo, si denuncia il vizio di motivazione derivante dalla affermazione della responsabilità penale dell'imputato solo riferendosi alle risultanze delle analisi, senza considerare le univoche risultanze istruttorie emerse dalle prove per testi. Infatti, i testi avevano riferito che l'assunzione di birra era avvenuta durante la cena della sera prima, poi il ricorrente era rientrato in casa ed era uscito la mattina presto del giorno dopo, per cui non era corrispondente al vero che l'imputato si fosse messo alla guida in stato di ebbrezza.
- sotto un terzo aspetto, si deduce vizio di motivazione relativamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada. Si evidenzia l'illegittimità della decisione anche in quanto dal riconoscimento della circostanza, in primo ed in secondo grado, si era fatto dipendere il diniego della concessione della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La sentenza impugnata non aveva considerato che gli esiti delle prove per testi non avevano confermato che si fosse realizzato un sinistro stradale, il quale si deve ricondurre alla ipotesi, qui non provata, che l'evento abbia prodotto l'effetto di interrompere il normale svolgimento della circolazione, causando pericolo per la collettività.
4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4.1. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale insiste in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. È opportuno premettere, quanto alla affermata violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che secondo l'orientamento ormai prevalente e qui condiviso, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di Pronto Soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, Sentenza n. 11722 del 19/02/2019, E., Rv. 275281; v. anche P.G. F. c. T. n. 27490 del 21 maggio 2019; Sez. 4, Sentenza n. 8862 del 19/02/2020, Rv. 278676 - 02).
3. Con le già menzionate sentenze, si è chiarito che la ratio che è stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed è comune all'ipotesi in cui la P.G. si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura.
4. Sicché l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la P.G. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.
Peraltro, l'avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore al fine di garantire il controllo dello stesso sulla correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, presuppone che il soggetto che ne è destinatario sia in condizione tale da poterne comprendere il significato e decidere di conseguenza se avvalersi o meno della relativa facoltà.
Qualora il soggetto destinatario dell'avviso si trovi in condizione tale da non poter comprendere quanto gli viene detto, l'atto, proprio perché urgente, non può essere differito senza vanificare lo scopo a cui è preordinato. Per tale ragione la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, che non è configurabile a carico della polizia giudiziaria operante l'obbligo di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta, sicché in casi di tal fatta l'avviso può essere pretermesso (Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019 dep. 2020, M., Rv. 277881).
5. Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l'imputato era già stato soccorso e portato in ospedale, per le serie condizioni in cui si trovava, quando la P.G. raggiunse il luogo dell'incidente. Inoltre, l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, a prescindere dalla ricorrenza delle ipotesi di esclusione della sua obbligatorietà sopra richiamate, fu richiesto, per il tramite dei sanitari del nosocomio, da parte della centrale operativa a ciò sollecitata dagli agenti operanti. Ne consegue l'insussistenza di nullità dell'atto e la piena utilizzabilità degli accertamenti.
6. Si tratta di un accertamento peraltro in fatto emergente da entrambe le conformi sentenze di merito. All'atto dell'intervento della Polizia stradale, l'imputato era già stato trasferito al Pronto Soccorso, per le gravi lesioni subite, per cui la richiesta fu trasmessa attraverso la Centrale operativa. Tale richiesta è stata ricevuta dalla infermiera (Soggetto 4) e, secondo la sentenza d'appello, in tale sede l'imputato ricevette l'avviso, che non richiede il rispetto di forme particolari. Tale circostanziato avvenimento non era stato neanche esplicitamente contestato dall'interessato, il quale si era limitato a negare genericamente di aver ricevuto l'avviso de quo.
7. Il ricorrente, in questa sede, introduce, in modo non ammissibile in sede di legittimità, vistose censure di merito riferite esclusivamente alla valutazione del materiale istruttorio compiuto dalla sentenza impugnata, proponendo in modo congetturale, proprie letture della modulistica, chiaramente inidonee a sovvertire l'iter della motivazione.
8. Del tutto irrilevante, come correttamente già rilevato dalla Corte d'Appello, è la circostanza che il campione ematico esaminato dall'Ospedale di (Omissis) venne etichettato come campione "del 4 maggio 2020", su invio dell'Ospedale di (Omissis), che aveva effettuato il primo esame il giorno 2 maggio 2020, rilasciando diagnosi di "politrauma con elevati valori di tasso alcolemico".
Nessun dubbio è in concreto esistente, come rilevato dalla sentenza impugnata, sul fatto che il prelievo ematico riguardasse l'imputato; dunque, l'indicazione della data è logicamente riferita a quella della esecuzione del secondo esame da parte dell'Ospedale di (Omissis) Le critiche del ricorrente sono meramente congetturali.
9. Sono pure non censurabili in questa sede di legittimità tutti gli aspetti della ricostruzione in fatto adottata dai giudici di merito con doppia sentenza conforme, relativi alla sussistenza della responsabilità penale e dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S. Va ribadito infatti che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 2, sent. n. 20806 del 05/05/2011 - Rv. 250362). In tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/13/2015, Rv. 26548).
9. La Corte d'Appello, con piena coerenza logica, essendo stato riconosciuto dallo stesso imputato che egli fosse alla guida del motociclo coinvolto nel sinistro, che i risultati delle analisi di laboratorio avevano rilevato che il suo tasso alcolemico fosse alto al momento in cui lo stesso fu condotto in ospedale, che l'incidente era accaduto per velocità eccessiva nell'affrontare una curva sinistrorsa in assenza di circostanze implicanti diverse cause, ha tratto elementi di conoscenza attraverso i quali è pervenuta alla conclusione della fondatezza dell'imputazione.
10. Le circostanze addotte dal ricorrente al fine di incrinare il ragionamento deduttivo adottato dalla Corte d'Appello per fondare la responsabilità penale, oltre che meramente riproduttive delle deduzioni validamente disattese dalla Corte territoriale, non hanno l'efficacia che il ricorrente le attribuisce.
11. Infatti, una volta accertato nel merito il rispetto in fatto delle regole di acquisizione dei rilievi ematici (artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.), e quindi assodato che alle ore 5,50 del mattino il ricorrente, mentre era alla guida del motociclo indicato in contestazione, con tasso alcolemico all'alcool con valore pari a 2,60 g/l, esito della prima prova, e a 2,29 g/l, esito della seconda prova, procurava un incidente stradale, non risultano spie di deviazione logica i contenuti delle dichiarazioni testimoniali della madre e dell'amico, risalenti alla sera prima del sinistro. Né tanto meno la dichiarazione del teste (Soggetto 2), che ha espresso il giudizio che l'incidente sia accaduto per eccesso di velocità, essendo questa una delle conseguenze del porsi alla guida in stato di ebbrezza.
12. Ugualmente infondato è poi il profilo con il quale si tenta di scardinare il punto della decisione relativo alla sussistenza dell'aggravante di aver determinato l'incidente. La Corte di Appello ha infatti fatto piena applicazione dell'insegnamento di legittimità secondo il quale (Sez. 4 n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01), in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare serio pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Quanto al significato da attribuire al verbo "provocare" utilizzato dal legislatore, è indubbio che lo stesso richiami la necessità che il sinistro sia determinato o favorito dalla condotta di guida del soggetto agente che si trovi in stato di ebbrezza. Si è precisato che, per affermare la sussistenza dell'aggravante, è necessario che l'agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro e non già il mero suo coinvolgimento nello stesso. (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017, M., Rv. 270612 Sez. 4, n. 37743, C., Rv. 256209).
Si è, tuttavia, chiarito che non è richiesto un nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, F., Rv. 271557; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 - dep. 10/09/2015, S., Rv. 264419). Occorre, in altri termini, che l'incidente sia conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo (in motivazione, Sez. 4 n. 33760 del 17/05/2017, M. Rv. 270612 cit.).
13. L'interpretazione della previsione di cui all'art. 186 comma 2-bis C.d.S., in coerenza con il maggior disvalore della condotta e con la formulazione letterale, impone di configurare l'aggravante quando l'incidente sia ricollegabile ad una condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, ovvero ad una alterata percezione delle situazioni di pericolo, collegata anche essa all'ebbrezza, e incidente sulla violazione delle regole di prudenza, diligenza e perizia nel senso indicato. Si tratta di accertamento che deve essere compiuto con riguardo alle circostanze del caso concreto, ovvero alle caratteristiche dell'incidente ed alle condizioni dell'ebbrezza, essendo evidente che tanto maggiore è lo stato di alterazione del conducente, come documentato dagli agenti intervenuti e dal livello di tasso alcolemico rinvenuto nel sangue, tanto più facilmente il nesso di strumentalità nel senso sopra indicato potrà dirsi provato, sulla base del mero rilievo di tali dati.
11. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2025.
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