CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

 

Articolo 74 CdS
Dati di identificazione

(Vedi art. 74 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 232, art. 233 e appendice VII del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
      a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
      b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
   2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
   3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
   4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
   5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.728,00 a euro 10.913,00.

 

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OSSERVAZIONI

* La norma sanziona espressamente chiunque materialmente contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore o il numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, ma non chi circola alla guida (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 15746 del 13/07/2007).
* La fattispecie della contraffazione, asportazione, sostituzione o alterazione della targhetta implica la mancanza della targhetta leggibile e pertanto, nella fattispecie, è legittima la contestazione ex art. 74, commi 1 e 6 del presente articolo (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4311 del 13/02/2023).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4311 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 74 del Codice della Strada - Dati di identificazione - Targhetta del costruttore - Mancanza - Circolazione - La disposizione contenuta nell'art. 74 del C.d.S. è finalizzata a consentire, in ogni momento, l'identificazione del mezzo attraverso l'assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della Motorizzazione civile e, la mancanza della targhetta del costruttore integra la mancanza di uno dei dati identificativi richiesti; pertanto il suo legittimo proprietario non deve acconsentire alla circolazione del mezzo se non prima di aver regolarizzato presso i competenti uffici preposti l'identificazione del veicolo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 15746 del 13/07/2007
Circolazione Stradale - Art. 74 del Codice della Strada - Dati di identificazione - targhetta del costruttore - Numero di identificazione del telaio - Contraffazione, asportazione, sostituzione, alterazione, cancellazione - La norma sanziona espressamente chiunque materialmente contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore ovvero il numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, ma non anche chi circola alla guida di detti veicoli.

 

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