CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Articolo 31 CdS
Manutenzione delle ripe

(Vedi art. 31 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I proprietari devono mantenere le ripe (1) dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
   2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
   3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Secondo l'art. 3, comma 1, punto 44 del presente C.d.S., si definisce ripa quella "zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada".

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5666 del 09/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 30 e 31 del Codice della Strada - Manutenzione delle ripe - Fabbricati, muri e opere di sostegno - Disciplina speciale e derogatoria - Danni cagionati dalle cose in custodia - In linea con la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana secondo cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia" e della disciplina speciale e derogatoria per le ripe rispetto a quella della ripartizione ordinaria degli oneri delle opere di sostegno, ove le opere di sostegno insistano sulle ripe, gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali, ovvero la realizzazione di opere di mantenimento, spettano ai proprietari dei fondi finitimi e non enti proprietari delle strade.

 

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