Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 5666 del 9 giugno 2023

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5666 del 09/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 30 e 31 del Codice della Strada - Manutenzione delle ripe - Fabbricati, muri e opere di sostegno - Disciplina speciale e derogatoria - Danni cagionati dalle cose in custodia - In linea con la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana secondo cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia" e della disciplina speciale e derogatoria per le ripe rispetto a quella della ripartizione ordinaria degli oneri delle opere di sostegno, ove le opere di sostegno insistano sulle ripe, gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali, ovvero la realizzazione di opere di mantenimento, spettano ai proprietari dei fondi finitimi e non enti proprietari delle strade.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9631 del 2016, proposto da (Soggetto 1), (Soggetto 2), rappresentati e difesi dagli avvocati L. C. e G. C., con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in (Omissis), via (Omissis) n. (Omissis);

contro

Comune di (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L. D. P., G. P., con domicilio eletto presso il suo studio, in (Omissis), via (Omissis) n. (Omissis);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 436/2016

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (Omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2023 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti, ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell'art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.), gli avvocati D. P., C. e C.;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente procedimento origina dal crollo che, a causa del maltempo, ha interessato il muro di contenimento a secco, sulla via (Omissis) del comune di (Omissis), che, a sua volta, ha ostruito il cancello di ingresso del civico 13 di detta via, impedendone l'accesso ai residenti.

Dal rapporto tecnico redatto dall'Ufficio Pubblica Incolumità del comune, il 12 ottobre del 2010, si rileva che, dopo il sinistro, si era ritenuto necessario chiudere un tratto di quella via, di circa 15 metri, nonché sgombrare due unità abitative, contrassegnate dagli interni nn. 1 e 2, dello stesso civico 13.

2. In via preliminare vanno accolti i primi due motivi di appello e, per l'effetto, riformata, in parte qua, la pronuncia di primo grado, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, per omessa notifica, nei termini, ai controinteressati nonché la sua inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, perché, al provvedimento impugnato, sarebbe seguito un ulteriore provvedimento avente ad oggetto un ordine di ripristino del muro crollato, mai impugnato dagli interessati.

2.1. Quanto alla prima, si osserva che è troppo generica, in parte erronea, e comunque non pienamente dimostrata, la deduzione della parte appellata secondo cui sarebbero stati agevolmente individuabili i controinteressati al ricorso introduttivo.

Innanzitutto perché, in tesi, i controinteressati erano i soggetti per la cui incolumità ha agito il comune, ossia l'intera comunità dallo stesso rappresentata, il che rendeva difficile, se non impossibile, la pretesa individuazione.

In secondo luogo, anche a voler identificare questi ultimi negli abitanti del civico 13 di via (Omissis), non vi è prova che la frana fosse colposamente addebitabile alla parte appellante e, dunque, è dubitabile che sussista, nel senso corretto del termine, un (o più) effettivo/i controinteressato/i.

2.2. Quanto alla seconda dichiarazione, fondata sul successivo Provv. n. 11312 del 25 marzo 2016, che avrebbe sostituito il precedente, caducando l'interesse della parte a gravarlo, in disparte la considerazione, pure assorbente, che detto provvedimento non risulta essere stato notificato a (Soggetto 2), uno degli appellanti, si osserva che il contenuto di quest'ultimo era quanto meno ambiguo: infatti è vero che conteneva un ordine di ripristino, ma si concludeva rappresentando alla parte che quella comunicazione valeva ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990.

In considerazione della non particolare chiarezza del suo contenuto, non è possibile far derivare da esso un profilo di improcedibilità sopravvenuta del gravame, anche considerando che la parte insiste per la sua definizione nel merito.

3. Il terzo motivo di appello sostiene che, essendo trascorsi alcuni giorni tra l'evento pericoloso, verificatosi il 6 ottobre del 2010, e l'ordinanza impugnata, che è stata emessa solo il 3 novembre successivo, questo escluderebbe di per se' solo il presupposto dell'urgenza palesando, oltre che, una carenza di potere in concreto a carico dell'autorità procedente, anche la violazione dell'articolo 7 della L. n. 241 del 1990 perché l'amministrazione aveva il tempo di inviare la comunicazione di avvio del procedimento.

3.1. Il motivo è infondato, innanzitutto perché il lasso temporale indicato, inferiore ad un mese, non presenta una durata tale da escludere la sussistenza delle ragioni d'urgenza.

D'altro canto l'atto impugnato ha espressamente indicato in cosa consistessero queste ultime, puntualmente richiamando il ricordato rapporto tecnico del 12 ottobre, redatto nella quasi immediatezza del sinistro, in base al quale si era provveduto ad adottare, in fatto, le necessarie misure e cioè transennare la pubblica via, interdicendo il relativo accesso, e sgomberare le due abitazioni private.

Dunque può osservarsi che l'ordinanza impugnata è a sua volta intervenuta su attività urgente di fatto, già posta in essere dal Comune, convalidando la stessa, in termini provvedimentali, attribuendole la corretta veste di un'ordinanza di necessità ed urgenza.

E' allora incontestabile che il ricorso a quest'ultima tipologia fosse adeguatamente giustificato nell'atto, che, come detto, ha puntualmente allegato, quali eventi imprevisti e non altrimenti fronteggiabili, le descritte situazioni." (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 23/09/2015, n. 4466).

Lo stato di fatto e di diritto ivi rappresentato consentiva, peraltro in conformità a quanto previsto dall'art.7 comma 2 della L. n. 241 del 1990, all'ente locale di prescindere dall'invio agli interessati della comunicazione di avvio del procedimento che, per le segnalate ragioni di urgenza, si sarebbe risolto in un inutile aggravio del procedimento, rischiando anche di incidere sull'efficienza delle misure adottate.

D'altronde, anche per quanto si dirà in prosieguo, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con definitiva dequotazione della censura in esame.

4. Il quarto motivo di appello contesta alla sentenza impugnata di non aver rilevato che l'ordinanza contingibile ed urgente non era stata comunicata, in violazione di quanto previsto dalla legge, al Prefetto territorialmente competente.

4.1. Il motivo è infondato perché in conformità alla prevalente giurisprudenza amministrativa, dalla quale non v'è motivo di discostarsi in questa sede si osserva che la comunicazione preventiva al prefetto non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco ex art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali); detta comunicazione, infatti, non è volta all'acquisizione di un parere preventivo o di altro apporto istruttorio, ma ha soltanto finalità organizzative per consentire al prefetto la predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto al fine di esonerare l'amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall'aver concesso l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di ordinanze illegittime" (sul punto, ex multis Consiglio Di Stato, Sez. IV, sent. n. 4802/2021

5. Il quinto motivo di appello lamenta il difetto di istruttoria nell'ordinanza impugnata, segnalando, da un lato, che il Comune appellato, una volta venute meno, con l'effettuazione dello sgombero, le ragioni di urgenza, avrebbe potuto provvedere anche con gli strumenti ordinari e, dall'altro, che in relazione al muro caduto, essendo esso pertinenziale alla pubblica via, ed essendo stata la frana provocata da terzi e non dai destinatari dell'ordinanza, competente a provvedere, in quanto tenuto alla manutenzione ordinaria del bene, avrebbe dovuto essere lo stesso comune e non la parte appellante.

6.1. Il motivo, nella sua duplice articolazione, non è fondato.

Quanto all'essere venute meno le ragioni di urgenza, una volta effettuato lo sgombero dell'edificio, la deduzione è contraddittoria e pertanto non accoglibile. Innanzitutto perché lo sgombero rappresentò la diretta conseguenza dell'evento dannoso verificatosi, e dunque, lungi dal rappresentarne una causa risolutiva, semmai aveva aggravato l'emergenza.

D'altronde, proprio in ragione della inagibilità delle unità abitative, permaneva lo stato di urgenza, il che legittimava e, addirittura, imponeva al comune di adottare l'ordinanza contingibile, rendendo, per contro, inefficiente il ricorso agli strumenti ordinari.

6.2. Quanto al chi fosse competente per l'intervento di rifacimento del muro, basti osservare - come condivisibilmente rappresentato dalla parte appellata - che, seppure le cause della frana fossero rinvenibili in fatti non imputabili alla parte appellante, quest'ultima, in quanto proprietaria del fondo sovrastante, sarebbe comunque tenuta a metterlo in sicurezza, come previsto dall'art.30 del codice della strada.

In questo senso: "Ove le opere di sostegno insistano sulle ripe, esse sono sempre e comunque a carico del proprietario del fondo, in linea con la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana secondo cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia (art. 2051 c.c.). In definitiva, l'art. 31 del D.Lgs. n. 285 del 1992 contiene una disciplina speciale e derogatoria per le ripe rispetto a quella dell'art. 30 con riferimento alla ripartizione "ordinaria" degli oneri delle opere di sostegno: le norme di cui agli artt. 30 e 31 del Codice della Strada delineano, infatti, un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi e enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione di opere di mantenimento" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31/05/2021, n. 4184; conforme Sez. III, 26/01/2017, n. 329).

8. Questi motivi inducono al rigetto dell'appello. Le ragioni della controversia, così come la constatazione che non vi è prova che il crollo fu dovuto all'incuria della parte appellante, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giovanni Sabbato, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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