CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 209 CdS
Prescrizione

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

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OSSERVAZIONI

* Anche in caso di contestazione differita, e quindi di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, il termine di prescrizione quinquennale opera solo con riguardo al provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria principale per violazione di determinate norme del codice della strada non integranti un reato, in quanto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente a reato, ai sensi dell'art. 222 del C.d.S., è soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato cui la sanzione accede (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2618 del 21/01/2019).
* La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del C.d.S. è pari a 5 anni dalla data della commessa violazione, come regolata dall'art. 28 della Legge n. 689/1981, a meno che non siano emessi atti che interrompono il termine quinquennale, facendone ripartire uno nuovo di pari durata.
 Tra gli atti che interrompono il termine quinquennale non è ricompreso l'avviso bonario.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36873 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 205 e 209 del Codice della Strada - Riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria - Cartella esattoriale - Opposizione - Termini - L'opposizione alla cartella esattoriale di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, rimanendo esperibile, da parte del privato, il rimedio oppositivo ordinario di cui all'art. 615 c.p.c., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 33764 del 14/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189, 209 e 222 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente con danno alle persone - Sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida - Termini di prescrizione del provvedimento - La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 del C.d.S. non è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, secondo quando indicato dall'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì allo stesso termine previsto per il reato cui la sanzione accede.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2618 del 21/01/2019
Circolazione Stradale - Artt. 209, 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione della patente conseguente alla sanzione pecuniaria principale e sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Termini di prescrizione - Il termine di prescrizione quinquennale opera solo con riguardo al provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria principale per violazione di determinate norme del codice della strada non integranti un reato, in quanto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente a reato, ai sensi dell'art. 222 del C.d.S., è soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato cui la sanzione dipende.

 

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