Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione terza, sentenza n. 33764 del 14 settembre 2022
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 33764 del 14/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189, 209 e 222 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente con danno alle persone - Sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida - Termini di prescrizione del provvedimento - La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 del C.d.S. non è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, secondo quando indicato dall'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì allo stesso termine previsto per il reato cui la sanzione accede.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 14 luglio 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Udine del 27 novembre 2019, che aveva condannato F. F., giudicando in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione (limitatamente alla mancata irrogazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida), all'imputato la sospensione della patente di guida per la durata di anni 2 e mesi 6, relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 189 C.d.S., commesso il (OMISSIS).
2. L'imputato ha proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge (artt. 222 e 209 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 28).
La sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non poteva essere applicata, in quanto deve ritenersi prescritta per il decorso dei termini dei 5 anni previsto dall'art. 209 C.d.S.. La sospensione della patente di guida ha una funzione preventiva, di sicurezza sulla circolazione stradale, e il termine di prescrizione più breve (di quello del reato commesso) trova la sua ratio proprio nella sua natura preventiva. Il ricorrente, infatti, ha circolato - ad oggi - per otto anni, dalla data del fatto, e la funzione preventiva della pena accessoria sarebbe esaurita, per il decorso del tempo. Trattandosi di sanzione amministrativa, distinta da quella penale, la disciplina da applicare è quella della L. n. 689 del 1981 (art. 28).
Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha costantemente ritenuto applicabile alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida il termine di prescrizione previsto per il reato cui la sanzione accede: "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'art. 222 C.d.S. non è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 209 C.d.S. e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, bensì allo stesso termine previsto per il reato cui la sanzione accede" (Sez. 4 -, Sentenza n. 2618 del 17/10/2018 Cc., dep. 21/01/2019, Rv. 275079 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 28174 del 04/04/2019 Cc., dep. 27/06/2019, Rv. 276362).
4. Alla data della sentenza impugnata (14 luglio 2021) il reato non era prescritto (termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 c.p. di anni 7 e mesi 6, al 19 novembre 2021) e l'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)" (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2022
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