CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 206 CdS
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 389 e art. 390 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
   2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
   3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

 

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OSSERVAZIONI

* La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del C.d.S. è pari a 5 anni dalla data della commessa violazione, come regolata dall'art. 28 della Legge n. 689/1981, a meno che non siano emessi atti che interrompono il termine quinquennale, facendone ripartire uno nuovo di pari durata.
 Tra gli atti che interrompono il termine quinquennale non è ricompreso l'avviso bonario.
* La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. Art. 2504-bis del c.c. - Effetti della fusione). Soggiacciono a tale principio anche le sanzioni amministrative non pagate di una precedente società incorporata o fusa con altra società.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5109 del 17/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 206 del Codice della Strada - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - Opposizione all'estratto di ruolo - Impugnabilità - Eccezioni - L'opposizione che ha ad ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento diventa inammissibile per il fatto che l'estratto di ruolo è impugnabile, oltre che nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, e riscossione delle entrate extratributarie, e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 3947 del 09/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 206 del Codice della Strada - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - Sanzione amministrativa per violazione al codice della strada - Fermo amministrativo del veicolo - Notifica della cartella esattoriale - Modalità - La cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, che ha comportato anche il provvedimento di fermo amministrativo, può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, primo comma, D.P.R. n. 602/1973, ed in tal caso l'amministrazione notificante non ha l'onere di avvisare il destinatario dell'avvenuto deposito del piego nell'ufficio postale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 1686 del 19/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 204-bis e 206 del Codice della Strada - Cartella esattoriale - Notifica a mezzo posta - Autenticità della sottoscrizione - Opposizione - La notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione eseguita a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (art. 26 del d.P.R. n. 602/1973), si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e la relativa non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 4690 del 14/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204-bis e 206 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni e riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - Mancata notificazione del verbale di accertamento - Emissione cartella di pagamento - Ricorso - Con l'opposizione esperita entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del C.d.S..

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni unite, sentenza numero 10012 del 15/04/2021
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204-bis e 206 del Codice della Strada - Notifica di atti impositivi prodromici - Impiego diretto del servizio postale - Titolo esecutivo - In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza e/o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

 

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