CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 127 CdS
Permesso provvisorio di guida (1)

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 338 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. .

 

(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 09.03.2000 n. 104.

 

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OSSERVAZIONI

* Un cittadino italiano residente all'estero, al fine di ottenere il duplicato della propria patente di guida oggetto di smarrimento o compendio di furto regolarmente denunciato nello stato di residenza, deve presentare comunque denuncia alle autorità italiane, anche se iscritto all'AIRE.
* Il permesso provvisorio di guida, rilasciato al titolare della patente di guida smarrita, sottratta o distrutta ha un periodo di validità di novanta giorni e, dal rilascio del suddetto permesso, "... la patente identificata nella denuncia non è più valida".
 Alla luce di quanto sopra, trascorso il termine dei novanta giorni dal rilascio del permesso provvisorio di guida senza che il titolare sia in grado di esibire la nuova patente di guida al momento del controllo, si configura la violazione di cui all'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S..
* L'esibizione della patente di guida (oggetto di duplicato) da parte di conducente iscritto all'AIRE riportante nei campi dedicati al Comune ed alla Via di residenza rispettivamente il nome di un Comune e "Iscritto AIRE" è pienamente regolare, in quanto trattasi di persona residente in uno Stato extra UE. In tal caso il Comune indicato è quello presso cui è tenuto il registro AIRE in cui è iscritto il conducente.
* Il titolare di patente di guida che subisce la perdita totale del punteggio (o che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti) a cui risulta già notificato il provvedimento di revisione della patente a cui deve sottoporsi entro trenta giorni, può richiedere alle competenti autorità che durante tale lasso di tempo, e senza alcuna ostatività, un permesso provvisorio di guida in relazione alla data di validità della patente di guida.
* Con un proprio documento informativo del 04.11.2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito linee guida per la procedura inerente il "Duplicato patente per deterioramento (ed eventuale rinnovo di validità)" precisando che la patente di guida "... è considerata deteriorata quando non è identificabile uno dei seguenti elementi:
 - numero del documento;
 - dati anagrafici;
 - data di scadenza;
 - foto del titolare
.
Nel caso di duplicato patente per rinnovo di validità si invita l'utenza ad effettuare la visita medica presso un medico autorizzato di cui all'art. 119 commi 2 o 4 o presso agenzie di pratiche automobilistiche, dove si provvederà al rinnovo telematico della patente senza necessità di rivolgersi presso i nostri uffici. Solo in caso di impossibilità dei medici a portare a termine la procedura telematica di rinnovo, si verrà invitati a rivolgersi agli uffici della Motorizzazione e a seguire quindi le istruzioni seguenti. I cittadini italiani residenti in uno stato dell'Unione Europea devono richiedere il duplicato della patente italiana presso le autorità dello stato UE in cui hanno la residenza normale ai sensi dell'art. 12 Direttiva 2006/126/CE. Lo stato estero UE procederà alla conversione della patente italiana
".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 44208 del 21/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116, 127, 180, 216 e 218 del Codice della Strada e art. 483 c.p. - Patente di guida - Falsa denuncia di smarrimento della patente ritirata in altro Paese - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Sussistenza - Denunciare falsamente alle competenti autorità lo smarrimento della propria patente di guida comunitaria, precedentemente ritirata in un altro Paese per violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale, configura il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed la conseguente confisca della nuova patente emessa.

 

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